Nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2026 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 10 giugno 2026, n. 122, recante il recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il provvedimento modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e aggiorna, oltre ad abrogarla, la direttiva (UE) 2015/849.
La direttiva europea, che rientra nel nuovo quadro normativo dell’Unione in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), contiene anche specifici riferimenti ai prestatori di servizi di gioco d’azzardo, individuando alcuni principi che gli Stati membri sono chiamati ad applicare nell’ambito delle attività di vigilanza e regolamentazione.
Tra le disposizioni richiamate figura quella secondo cui le autorità di vigilanza dovranno verificare che i soggetti che gestiscono effettivamente attività di prestazione di servizi di gioco d’azzardo, nonché i loro titolari effettivi, soddisfino requisiti di onorabilità, onestà, integrità e dispongano delle conoscenze e competenze necessarie per lo svolgimento delle rispettive funzioni. La direttiva prevede inoltre che l’Autorità europea per la lotta al riciclaggio (AMLA) elabori orientamenti comuni sui criteri da utilizzare nella valutazione di tali requisiti, con l’obiettivo di favorire un approccio uniforme tra i supervisori dei diversi Stati membri.
Il testo affronta poi il tema delle misure nazionali che disciplinano la prestazione di servizi di gioco d’azzardo, in particolare quelli offerti online. La direttiva precisa che, nei settori non armonizzati a livello dell’Unione, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali anche qualora comportino restrizioni alle libertà del mercato interno, purché siano giustificate da motivi di interesse generale, non discriminatorie, proporzionate e limitate a quanto strettamente necessario al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
La direttiva stabilisce altresì che, qualora uno Stato membro subordini la prestazione di tali servizi al rilascio di una specifica autorizzazione o licenza, lo stesso Stato è responsabile anche della relativa attività di supervisione. Al contempo, viene sancito l’obbligo di regolamentazione per tutti i prestatori di servizi di gioco d’azzardo.
Sul fronte dei controlli, le autorità di vigilanza avranno il potere di effettuare ispezioni senza preavviso presso i locali aziendali dei soggetti obbligati, qualora ciò sia necessario per garantire l’efficacia delle verifiche. A tal fine, il testo dispone che i supervisori del settore finanziario e quelli competenti per i prestatori di servizi di gioco d’azzardo siano dotati di tutti gli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività ispettive.







