HomeAttualitàAntiriciclaggio e giochi, la Corte d'Appello conferma l'obbligo di segnalazione delle operazioni...

Antiriciclaggio e giochi, la Corte d’Appello conferma l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette: la banca non può ignorare gli indici di anomalia

La normativa antiriciclaggio impone agli intermediari finanziari un ruolo attivo nella prevenzione del riciclaggio di denaro e tale obbligo non può essere attenuato neppure quando le operazioni riguardano soggetti, come i casinò o sale da gioco, anch’essi destinatari degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007. È questo il principio ribadito dalla Corte d’Appello di Roma in una decisione relativa a una sanzione irrogata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per omessa segnalazione di operazioni sospette, nell’ambito di movimentazioni finanziarie riconducibili al Casinò di Campione d’Italia.

La vicenda trae origine da un’ispezione condotta dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) nei confronti di un istituto bancario, dalla quale erano emersi rilevanti flussi finanziari tra un abituale giocatore e il Casinò di Campione d’Italia. In particolare, gli accertamenti avevano riguardato versamenti effettuati tramite decine di assegni circolari utilizzati per l’acquisto di fiches e numerosi assegni emessi dalla casa da gioco per il pagamento delle vincite, per un valore complessivo di circa 3,8 milioni di euro. Il MEF aveva quindi contestato alla banca la violazione dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette previsto dalla disciplina antiriciclaggio, con sanzione per centinaia di migliaia di euro.

Uno dei principali argomenti difensivi dell’istituto di credito era che il proprio cliente fosse il casinò e non il giocatore, sostenendo quindi che spettasse alla casa da gioco valutare l’eventuale sospetto di riciclaggio. La Corte respinge questa impostazione, chiarendo un principio di particolare rilievo sistematico: gli obblighi di segnalazione gravano su tutti i soggetti obbligati che, nello svolgimento della propria attività, vengano a conoscenza di elementi sintomatici di possibili operazioni di riciclaggio. Il fatto che anche il casinò sia soggetto agli obblighi antiriciclaggio non esonera la banca dall’effettuare una propria autonoma valutazione e, se necessario, dall’inviare la segnalazione all’UIF.

La pronuncia dedica ampio spazio alla natura preventiva dell’obbligo di segnalazione. Richiamando la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, i giudici ricordano che la segnalazione di operazione sospetta non presuppone la prova dell’esistenza di un reato né la certezza dell’origine illecita del denaro. È sufficiente un sospetto obiettivo, fondato su elementi concreti, idonei a far ritenere che le operazioni possano costituire uno strumento di riciclaggio. La segnalazione, infatti, non equivale a una denuncia penale, ma rappresenta uno strumento di prevenzione che consente all’UIF di svolgere gli approfondimenti di competenza.

Nel caso esaminato, la Corte individua una pluralità di indicatori di anomalia che, valutati nel loro complesso, rendevano doverosa la segnalazione. Tra questi figurano l’elevato numero di assegni circolari utilizzati per acquistare fiches, l’importo particolarmente consistente delle operazioni, la provenienza dei titoli da diversi istituti di credito, il numero delle vincite liquidate dal casinò allo stesso giocatore e l’anomala frequenza di assegni successivamente annullati. A ciò si aggiungevano ulteriori elementi già conosciuti dalla banca: il casinò era classificato internamente come cliente ad alto rischio di riciclaggio, il sistema informatico antiriciclaggio aveva generato oltre cento alert relativi alla sua operatività e, nel periodo interessato, la casa da gioco era coinvolta in indagini dell’autorità giudiziaria. Secondo la Corte, proprio l’insieme di questi elementi avrebbe dovuto indurre l’intermediario a effettuare tempestivamente la segnalazione.

Particolarmente significativa è anche l’interpretazione fornita in merito alle operazioni di gioco. La Corte evidenzia che l’analisi antiriciclaggio non può limitarsi alle sole vincite effettivamente riscosse, ma deve riguardare l’intera operatività del cliente, comprendendo anche l’acquisto delle fiches e gli assegni successivamente annullati. Solo una valutazione complessiva delle movimentazioni consente infatti di cogliere eventuali schemi anomali suscettibili di integrare un rischio di riciclaggio.

Sotto il profilo sanzionatorio, la Corte conferma la sussistenza della violazione contestata, ma ritiene eccessiva la misura della sanzione applicata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Pur riconoscendo la gravità della condotta omissiva, i giudici valorizzano alcuni elementi favorevoli alla banca, tra cui la collaborazione prestata nel corso delle verifiche e l’esistenza di un articolato sistema interno di presidi antiriciclaggio. Per questo motivo la sanzione viene ridotta con conseguente diritto dell’istituto alla restituzione della differenza già versata.

La decisione assume particolare rilievo per il settore del gioco legale perché ribadisce che i casinò rappresentano un ambito fisiologicamente esposto ai rischi di riciclaggio e che tutti gli operatori coinvolti nella filiera, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, sono chiamati ad applicare con rigore gli obblighi di collaborazione attiva previsti dalla normativa antiriciclaggio. L’adempimento dell’obbligo di segnalazione non dipende dalla certezza dell’illecito, ma dalla presenza di indicatori di anomalia che, valutati secondo un criterio prudenziale, impongono l’attivazione dei meccanismi di prevenzione previsti dall’ordinamento.

Nota redazionale — Il presente contributo, redatto da professionisti regolarmente iscritti all’Ordine degli Avvocati, è strutturato nella forma della giurisprudenza commentata e si fonda su una sentenza pronunciata. Per esigenze di tutela della riservatezza, i dati identificativi delle parti coinvolte sono stati omessi. Su richiesta motivata da inviare a [email protected], è possibile ottenere ulteriori dettagli relativi all’ufficio giudiziario e agli estremi della decisione.

Redazione Jamma
Redazione Jammahttps://www.jamma.it/
Il quotidiano del gioco legale
Altri articoli