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21 milioni di euro di imposte su giochi e scommesse, la Corte Tributaria annulla cartelle: l’amministratore non risponde senza notifica personale

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria mette un punto fermo su una vicenda da oltre 21 milioni di euro legata all’Imposta unica sui giochi e sulle scommesse. I giudici calabresi hanno respinto l’appello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, confermando integralmente la decisione di primo grado favorevole al contribuente.

Al centro del contenzioso una serie di cartelle di pagamento, relative agli anni dal 2012 al 2015, per un importo complessivo di oltre 21,2 milioni di euro, emesse dall’Agente della riscossione su incarico dell’ADM a seguito di accertamenti sull’Imposta unica prevista dal decreto legislativo n. 504 del 1998. Cartelle che l’Agenzia aveva notificato direttamente alla persona fisica dell’amministratore, qualificandolo come coobbligato solidale.

La Corte ha però smontato l’impostazione dell’Amministrazione finanziaria. Secondo i giudici, gli avvisi di accertamento presupposti alla riscossione erano stati emessi esclusivamente nei confronti della società, con notifica al soggetto solo nella sua veste di legale rappresentante. Mai, invece, era stato notificato un atto impositivo personale all’amministratore, capace di fondare una sua responsabilità diretta o solidale per i debiti tributari della società.

Un passaggio decisivo riguarda proprio il tema della solidarietà passiva. La Corte chiarisce che non è consentito all’Amministrazione distinguere tra una solidarietà derivante da norme civilistiche e una di matrice tributaria per aggirare le garanzie del contribuente. In materia fiscale, spiegano i giudici, ciascun coobbligato deve essere destinatario di un autonomo atto impositivo, nel rispetto del principio di autonomia dei rapporti di credito e, soprattutto, del diritto di difesa.

Da qui la bocciatura netta dell’appello dell’ADM, definito “palesemente errato” nella parte in cui sosteneva che la notifica degli avvisi alla società potesse automaticamente produrre effetti anche sulla persona fisica dell’amministratore. Una tesi che, secondo la Corte, non trova alcun fondamento né nella normativa tributaria né nei principi consolidati della giurisprudenza.

Con la decisione, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria non solo conferma l’annullamento delle cartelle, ma condanna anche l’Agenzia al pagamento delle spese del grado. nb

Redazione Jamma
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