I soggetti obbligati, e con essi le rispettive filiere, sono chiamati a segnalare le operazioni ritenute sospette all’esito di un processo valutativo che prende avvio dall’analisi degli indici di anomalia, può richiedere verifiche rafforzate e si conclude solo dopo una valutazione complessiva dell’operazione. Un iter che non deve limitarsi alla decisione finale, ma che richiede di essere tracciato e documentato, soprattutto quando conduce all’esclusione del sospetto, così da garantire la tenuta del processo valutativo in sede di ispezioni e controlli da parte delle autorità
Articolo a cura dell’avvocato Geronimo Cardia pubblicato su Jamma Magazine 215
Spesso si discute dell’adeguato assetto organizzativo della funzione e delle procedure adottate dai soggetti obbligati antiriciclaggio e delle loro filiere sui territori, mentre solo in alcuni casi si approfondisce il tema dell’iter logico seguito per compiere la valutazione della natura sospetta delle operazioni che occorre analizzare.
In realtà, tale passaggio è centrale, proprio perché è alla base del corretto funzionamento del sistema antiriciclaggio. Ed infatti è pacifico che non segnalare un’operazione sospetta (impedendo le indagini su di essa), così come segnalare un’operazione che in realtà non è sospetta (ingolfando le attività di indagine), di fatto significa intralciare il buon esito del meccanismo di contrasto al riciclaggio messo in piedi dal Decreto Legislativo 231/2007, notoriamente di derivazione unionale.
Inoltre, un passo falso nella valutazione della natura sospetta o meno di un’operazione espone il soggetto obbligato alle responsabilità sanzionatorie previste dalla stessa normativa.
La posizione delle Autorità di vigilanza: gli indici di anomalia sono un punto di partenza, non di arrivo dell’iter logico per la valutazione della natura sospetta dell’operazione. Ma attenzione a documentare le valutazioni operate
Nel recente documento della Banca d’Italia – Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) del 18 dicembre 2025, dal titolo “Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette”, si affronta il tema con l’indicazione di principi e strumenti per trattare l’argomento, “considerata l’esigenza di agevolare i soggetti obbligati nell’individuazione delle operazioni sospette, contribuendo al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione”.
In questa prospettiva, si aggiunge alla necessità del “corretto” adempimento l’ulteriore, importante principio della condivisa esigenza di efficienza da assicurare al sistema dei controlli (che rappresenta dunque un valore), così come quello dell’omogeneità di comportamento, che deve ritenersi riferita non solo al pur complesso panorama delle operazioni che un soggetto obbligato può trovarsi a valutare, ma anche ai comportamenti di diversi soggetti obbligati, tenendo presente il sempre vigente concetto di proporzionalità.
Partendo da tale assunto, il documento, tra le altre indicazioni, ricorda che “la segnalazione di operazione sospetta (…) rappresenta l’esito di un processo valutativo condotto a partire dall’individuazione di anomalie, soggettive e oggettive, che i destinatari analizzano al fine di decidere se esse possono essere giustificate sulla base delle informazioni a disposizione o se invece sono tali da configurare sospetti”.
Il passaggio interessante che viene qui esplicitamente ribadito è che gli indici di anomalia, pur razionalizzati con il provvedimento UIF del 12 marzo 2023, rappresentano un punto di partenza, non di arrivo, dell’iter decisionale finalizzato alla valutazione della natura sospetta dell’operazione. E ciò in quanto al soggetto obbligato la normativa chiede di verificare se “esse possono essere giustificate sulla base delle informazioni a disposizione o se invece sono tali da configurare sospetti”. Solo nel caso di sospetto confermato, dunque, la segnalazione è d’obbligo, e non effettuarla esporrebbe il soggetto obbligato alle note responsabilità per mancato assolvimento dei doveri indicati dal decreto.
Il principio relativo alla necessità di operare approfondimenti è talmente sentito che, nelle istruzioni, viene ulteriormente messo in rilievo come “nel processo valutativo sono evitati automatismi e approcci cautelativi, per esempio fondati sul mero superamento di soglie quantitative minime, sulla ricezione di richieste di informazioni o sui controlli delle autorità”.
In questo passaggio è esplicitato il concetto secondo cui, se da un lato la standardizzazione dei processi rappresenta un viatico per la valorizzazione della discrezionalità tecnica della valutazione (perché limita ipotesi erronee di ragionamenti meramente arbitrari, non omogenei o addirittura patologici, come quelli di parte o in mala fede), dall’altro l’appiattimento delle decisioni su mere soglie numeriche, su richieste di informazioni ricevute o sull’esistenza di altri controlli operati dalle autorità rischia di ingolfare le attività investigative con segnalazioni che, all’esito di un’analisi correttamente meditata, avrebbero potuto essere scartate.
La conclusione proposta nel documento in commento in merito alla descrizione del principio in questione è chiara: “Il processo di valutazione può legittimamente concludersi con l’esclusione del sospetto, anche in presenza di ipotesi astrattamente riconducibili a indicatori di anomalia, qualora, in esito all’analisi complessivamente condotta, il (…) [soggetto obbligato] non lo reputi sussistente; in tal caso non ricorre l’obbligo di segnalazione”.
Dunque, in questo passaggio si smonta in modo chiaro l’equazione (s)comoda secondo cui “indice di anomalia = obbligo di segnalazione”.
Viene in definitiva valorizzato, e incentivato, il lavoro di approfondimento del soggetto obbligato che, di fronte a un alert proposto dall’indice di anomalia implementato nei propri sistemi, non si appiattisce sull’alert ma, all’esito di un’analisi complessivamente condotta, si convinca dell’esclusione del sospetto e, dunque, non proceda con una segnalazione.
Peraltro, il documento suggerisce anche la modalità con cui affrontare l’analisi delle operazioni allertate, per eventualmente superare il dubbio posto dalla configurazione dell’indice di anomalia, laddove ricorda che “in attuazione di quanto stabilito dalla disciplina in materia di adeguata verifica, il destinatario esamina nel continuo la complessiva operatività dei soggetti con i quali intrattiene rapporti continuativi. Nel caso di operatività ripetute con lo stesso destinatario al di fuori di rapporti continuativi, in particolare se in un arco di tempo circoscritto, assume rilievo la complessiva conoscenza che il (…) [soggetto obbligato] può aver maturato sul soggetto”.
In questo passaggio è molto importante il fatto che venga valorizzata, tra le informazioni utilizzabili per la valutazione di esclusione del sospetto e che sono nella disponibilità del soggetto obbligato, anche “la complessiva conoscenza che (…) può aver maturato sul soggetto”.
Ciò significa che il dato esperienziale maturato in concreto e valutato dal soggetto obbligato in merito al rapporto quotidiano con il cliente non solo può, ma, come confermato anche da queste istruzioni, deve consentire di superare, legittimamente e correttamente, il sospetto, ponendo il soggetto obbligato nelle condizioni, a questo punto non negoziabili né sindacabili, di non procedere con la segnalazione.
Nei controlli a posteriori è rilevante far emergere e documentare l’iter logico seguito che ha portato ad escludere il sospetto e a non procedere, quindi, con la segnalazione
Il documento in commento della Banca d’Italia – UIF, dopo avere rappresentato i principi sopra richiamati, si affretta poi ad aggiungere che “il (…) [soggetto obbligato], quando ritiene che il sospetto non sussista, adotta a propria tutela accorgimenti volti ad agevolare la ricostruzione a posteriori delle valutazioni effettuate. In tal senso, è di ausilio la conservazione di una traccia delle predette valutazioni, anche in forma sintetica o con rinvio a eventuali documenti consultati, per avere contezza, a distanza di tempo, delle ragioni considerate sufficienti per escludere il sospetto”.
Da come è posto il suggerimento di documentare e conservare l’iter logico di esclusione del sospetto emerge, quindi, con chiarezza la conferma del fatto che non segnalare un’operazione allertata dagli indici di anomalia significa, per il soggetto obbligato, assumersi una responsabilità rilevante, da far valere poi in caso di controlli delle autorità investigative e di vigilanza.
Quindi, da un lato, come esposto nel paragrafo precedente, vi è un chiaro invito a non fermarsi agli indici di anomalia ma, dall’altro, in quest’ultimo passaggio viene ricordato quanto sia delicata e importante la posizione di responsabilità del soggetto obbligato, da difendere in sede di controlli.
Il tutto con la conseguenza che è fondamentale l’archiviazione documentata delle scelte operate in sede di valutazione della natura sospetta o meno delle operazioni, a maggior ragione per quelle allertate dagli indici di anomalia.
Un caso giunto all’attenzione della Corte di Cassazione ne è la prova (Cass. civile, sez. II, ordinanza n. 29391/2024, pubblicata il 14 novembre 2024).
Nella sentenza si legge, tra l’altro, che “si può utilmente richiamare il seguente principio di diritto: in tema di disciplina antiriciclaggio, l’obbligo di segnalazione (…) non è subordinato all’evidenziazione, dalle indagini preliminari dell’operatore, di un quadro indiziario di riciclaggio, né all’esclusione, in base al personale convincimento, dell’estraneità delle operazioni a un’azione delittuosa, ma [è subordinato] a un giudizio obiettivo sull’idoneità di esse ad eludere le disposizioni dirette a prevenire e punire l’attività di riciclaggio”.
Questo principio appare in linea con quanto indicato nel documento della Banca d’Italia – UIF in commento e, in effetti, sembra precisare che non basti un mero “personale convincimento dell’estraneità delle operazioni a un’azione delittuosa”, bensì occorra “un giudizio obiettivo sull’idoneità (…) [delle operazioni valutate] ad eludere le disposizioni dirette a prevenire e punire l’attività di riciclaggio”. In sostanza, la sentenza sembrerebbe ribadire che l’esclusione di un sospetto su un’operazione (anche se allertata, aggiungiamo) deve fondarsi su un giudizio obiettivo, ossia oggettivamente condivisibile (anche a posteriori, aggiungiamo).
Il punto è che poi, nel prosieguo della sentenza, quanto viene proposto sembra discostarsi dal principio in commento, secondo cui l’analisi degli indici di anomalia rappresenta il punto di partenza e non quello di arrivo.
“La condotta del cliente (…) nella fattispecie è stata ritenuta tale da determinare oggettivamente l’obbligo di segnalazione, visti gli elementi di sospetto o di anomalia complessivamente considerati. Peraltro, l’apprezzamento circa le “caratteristiche, entità, natura” dell’operazione che, “tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita”, inducono a ritenere “che il denaro, i beni o le utilità oggetto” dell’operazione possano “provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter c.p.” attiene a un giudizio di fatto che, in quanto tale, non è sindacabile da questa Corte se non nei ristretti limiti previsti dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., o per violazione di legge. (…) La Corte d’Appello (…) anche mediante l’ausilio dei suddetti indici di anomalia ha ritenuto in concreto, con valutazione sufficientemente argomentata, il ricorrere dei presupposti di cui all’art. 41 d.lgs. n. 231/2007, nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie, e tale valutazione non presenta profili di violazione di legge né viene dedotto un fatto decisivo oggetto di discussione che la Corte d’Appello ha omesso di valutare”.
In realtà, il fatto decisivo non considerato è che, nel caso di specie, il soggetto obbligato aveva prima rilevato l’esistenza di alert (i.e. lo sforamento di alcuni indici di anomalia) sull’operazione, o meglio sulle operazioni, poiché in effetti si trattava di più operazioni.
E poi aveva operato una valutazione attenta della fattispecie (giustamente evitando di appiattirsi sulla mera ricorrenza degli alert), analizzando nel continuo le attività svolte dal soggetto controllato e, trattandosi “di operatività ripetute (…) al di fuori di rapporti continuativi (…) in un arco di tempo circoscritto” (proprio come indicato nel documento in commento), aveva dato rilievo alla propria “complessiva conoscenza che (…) [aveva] maturato sul soggetto” destinatario dei controlli.
Il soggetto obbligato aveva così escluso ogni sospetto di riciclaggio e ogni intento di aggirare le norme antiriciclaggio da parte del soggetto controllato, concludendo per non procedere con la segnalazione.
Nel caso di specie, in particolare, il soggetto obbligato aveva infatti ripetutamente valutato, in modo oggettivo, nel compimento delle operazioni da parte del soggetto osservato, una serie di atti concreti di consumo effettivo del prodotto acquistato. Consumo effettivo che ha portato a esaurire le risorse impiegate nelle operazioni, escludendo così in nuce qualsiasi intento di reimpiego del denaro con finalità di riciclaggio.
Conclusioni
Non appiattirsi sul risultato di un indice di anomalia o sulle valutazioni automatizzate significa contribuire in modo positivo al sistema Paese antiriciclaggio. Ma significa anche assumersi la responsabilità, con i maggiori oneri che ne derivano, di valutare più approfonditamente e quindi correttamente il sospetto, presupposto delle segnalazioni.
Allo stesso tempo, per evitare di essere penalizzati dalle difficili scelte operate a seguito di approfondimenti più onerosi, è fondamentale stabilire e rispettare un processo documentato di conservazione degli iter decisionali e delle relative conclusioni, che consenta ricostruzioni a posteriori utili nel confronto con le autorità di riferimento, evitando il rischio di incorrere in sanzioni anche rilevanti.







