Con la sentenza in commento, il Tribunale Ordinario di XXX torna a pronunciarsi su uno dei nodi più controversi del sistema del gioco pubblico negli ultimi anni: la ripartizione del c.d. “prelievo forzoso” introdotto dalla legge di stabilità 2015 e successivamente chiarito dalla legge di stabilità 2016. La decisione si inserisce in un filone ormai consolidato, ma non per questo privo di implicazioni sistemiche, confermando la legittimità della traslazione dell’onere economico lungo l’intera filiera degli operatori, inclusi gestori ed esercenti.
La vicenda processuale trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto dal concessionario di rete nei confronti di un gestore per il mancato versamento della quota di prelievo derivante dall’applicazione dell’art. 1, comma 649, della legge n. 190/2014, come interpretato autenticamente dall’art. 1, comma 921, della legge n. 208/2015. L’opponente ha contestato, tra l’altro, la legittimità della pretesa creditoria, la carenza di prova del credito e l’incompatibilità della normativa con i principi eurounitari, evocando anche il rinvio pregiudiziale disposto dal Consiglio di Stato alla Corte di giustizia.
Il giudice respinge integralmente l’opposizione, muovendo da un presupposto ormai dirimente: la portata dell’intervento interpretativo del legislatore del 2015. Secondo il Tribunale, la norma di interpretazione autentica ha definitivamente chiarito che la riduzione delle risorse destinate agli aggi e compensi non grava esclusivamente sui concessionari, ma si distribuisce proporzionalmente tra tutti gli operatori della filiera, in base alla loro partecipazione alla ripartizione del compenso.
Si tratta di un passaggio centrale, perché supera uno degli argomenti più frequentemente utilizzati in sede contenziosa, ossia la necessità di una rinegoziazione contrattuale per trasferire l’onere economico a valle. Al contrario, la sentenza ribadisce che l’obbligo nasce direttamente dalla legge e non richiede alcuna pattuizione integrativa: il criterio di riparto è normativamente determinato e si fonda su un dato storico, rappresentato dalla distribuzione dei compensi nell’anno 2015.
In questo quadro, la ricostruzione operata dal concessionario – basata sul numero di apparecchi e sulle percentuali di riparto contrattuale – viene ritenuta adeguatamente provata e conforme al dettato normativo. Il Tribunale valorizza in particolare il rendiconto analitico prodotto in giudizio, ritenendolo sufficiente a fondare la pretesa creditoria.
Di rilievo è anche il richiamo espresso alla giurisprudenza costituzionale e amministrativa. La decisione si pone in linea con quanto già affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 125/2018), che ha riconosciuto la legittimità del meccanismo di riparto, e trova ulteriore conferma nella più recente pronuncia del Consiglio di Stato n. 3436/2025, che ha ribadito la piena validità del provvedimento attuativo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. In tal modo, il giudice di merito consolida un orientamento che, dopo anni di incertezza, appare ormai stabilizzato.
Non meno significativa è la parte della motivazione dedicata alle eccezioni processuali. Il Tribunale esclude l’applicabilità della mediazione obbligatoria, confermando che la materia non rientra tra quelle soggette a condizione di procedibilità. Viene inoltre respinta la contestazione relativa alla prova del credito, con una valutazione che privilegia l’analiticità della documentazione prodotta dal concessionario.
L’esito della controversia – rigetto dell’opposizione e conferma del decreto ingiuntivo – non comporta tuttavia la condanna alle spese. Il giudice opta per la compensazione integrale, valorizzando i “vivaci contrasti interpretativi” che hanno caratterizzato la materia e che hanno reso necessari interventi chiarificatori sia a livello europeo sia nazionale. È un passaggio che restituisce la complessità del contesto in cui la lite si è sviluppata e che, in qualche misura, riconosce la non pretestuosità delle difese dell’opponente.
La pronuncia si inserisce dunque in un quadro ormai definito, ma che continua a produrre effetti rilevanti sul piano operativo. La qualificazione del prelievo come obbligo legale direttamente gravante su tutti gli operatori della filiera rafforza la posizione dei concessionari nelle azioni di recupero crediti e riduce gli spazi di contestazione fondati su profili contrattuali.
Resta, sullo sfondo, una questione più ampia, che la sentenza sfiora ma non affronta direttamente: quella dell’equilibrio tra intervento legislativo e autonomia negoziale in un settore fortemente regolato. Il passaggio da una logica di rinegoziazione a una di imposizione legale del riparto segna infatti un punto di svolta nella configurazione dei rapporti tra i diversi attori del sistema, confermando come, nel gioco pubblico, la dimensione pubblicistica finisca per prevalere nettamente su quella contrattuale. nb
Nota redazionale — Il presente contributo, redatto da professionisti regolarmente iscritti all’Ordine degli Avvocati, è strutturato nella forma della giurisprudenza commentata e si fonda su una sentenza pronunciata. Per esigenze di tutela della riservatezza, i dati identificativi delle parti coinvolte sono stati omessi. Su richiesta motivata da inviare a [email protected], è possibile ottenere ulteriori dettagli relativi all’ufficio giudiziario e agli estremi della decisione.







