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TAR Toscana annulla sospensione di 15 giorni a sala VLT di Lucca: legittimo il controllo dell’età tramite foto del documento

Il TAR Toscana (Sezione Quarta) ha annullato il provvedimento con cui la Questura di Lucca aveva disposto la sospensione per quindici giorni della licenza ex art. 88 TULPS nei confronti del titolare di un punto di raccolta scommesse con apparecchi VLT.

Il decreto era stato adottato a seguito di due sopralluoghi che avevano contestato, da un lato, la presenza di un minorenne intento a giocare e di altri giovani nell’area, dall’altro alcune violazioni della normativa antifumo.

Il gestore – assistito dall’avvocato Cino Benelli – aveva impugnato il provvedimento sostenendo di aver regolarmente effettuato il controllo dell’età e di essere stato indotto in errore da immagini fotografiche dei documenti di identità mostrate dai minori sui loro telefoni cellulari, con dati alterati per farli apparire maggiorenni. Circostanza, questa, emersa anche dagli atti dell’indagine penale avviata nei confronti dei ragazzi per sostituzione di persona.

Nella sentenza, il Collegio ha ritenuto fondata la tesi difensiva. I giudici hanno osservato che la normativa (art. 7, comma 8, d.l. n. 158/2012) impone al titolare di identificare i minori mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, ma non prevede in modo espresso l’obbligo assoluto di acquisire esclusivamente l’originale cartaceo. In assenza di elementi che rendessero facilmente riconoscibile la falsificazione, l’esame della riproduzione fotografica del documento è stato ritenuto idoneo ad assolvere l’obbligo di controllo.

Quanto alle violazioni della normativa antifumo, il TAR ha rilevato che l’interessato aveva comunicato l’avvenuta eliminazione delle irregolarità prima dell’adozione del provvedimento e che tale circostanza non era stata contestata dall’Amministrazione. Anche sotto questo profilo, secondo i giudici, difettavano i presupposti per il ricorso al potere di sospensione.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto il ricorso e disposto l’annullamento del decreto della Questura di Lucca, compensando le spese di giudizio tra le parti.

Redazione Jamma
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