La recente sentenza del Tribunale di XXXX affronta una questione ricorrente nella filiera degli apparecchi da intrattenimento: quali conseguenze produce la decisione di un esercente di interrompere improvvisamente il rapporto con il gestore per affidarsi a un nuovo operatore?
Il caso trae origine da un contratto di collaborazione per la raccolta del gioco lecito mediante apparecchi da intrattenimento installati all’interno di un pubblico esercizio. Dopo alcuni anni di regolare esecuzione del rapporto, l’esercente aveva deciso di sostituire il gestore degli apparecchi, procedendo al distacco delle macchine esistenti e all’installazione di quelle fornite da un diverso operatore. La cessazione del rapporto era avvenuta senza il rispetto del termine di preavviso previsto contrattualmente e senza una preventiva comunicazione formale. Il gestore aveva quindi agito in giudizio chiedendo l’accertamento dell’inadempimento contrattuale, la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno derivante dalla perdita dei ricavi che avrebbe continuato a percepire durante il periodo di preavviso. L’esercente, dal canto suo, aveva contestato l’esistenza stessa del vincolo contrattuale, sostenendo che il rapporto fosse regolato da semplici accordi verbali e che la cessazione fosse avvenuta consensualmente. Inoltre aveva sostenuto che il gestore non fosse legittimato ad agire, ritenendo che il vero rapporto contrattuale intercorresse esclusivamente tra il concessionario e il punto vendita.
La decisione assume interesse innanzitutto per il modo in cui affronta il ruolo del gestore nella filiera del gioco pubblico.
Uno dei passaggi più innovativi della pronuncia riguarda infatti la qualificazione del contratto.
Il giudice respinge la tesi secondo cui il gestore sarebbe un soggetto meramente esecutivo o tecnico e afferma invece che l’accordo stipulato tra concessionario, gestore ed esercente integra un vero e proprio contratto plurilaterale con comunione di scopo. In questa ricostruzione, il gestore non opera come semplice ausiliario del concessionario ma diventa titolare di una propria posizione giuridica autonoma, direttamente tutelabile in giudizio. Si tratta di un’affermazione rilevante perché valorizza il ruolo economico e contrattuale del gestore all’interno della rete degli apparecchi da intrattenimento. La sentenza evidenzia come gli obblighi assunti dall’esercente (custodia delle macchine, mantenimento del collegamento alla rete telematica, divieto di manomissione e rispetto dei termini di recesso) incidano direttamente sulla sfera patrimoniale del gestore, il quale subisce in via immediata le conseguenze economiche di eventuali violazioni.
Di particolare interesse è anche l’analisi della clausola di preavviso.
Il contratto prevedeva la possibilità di recedere dal rapporto soltanto mediante comunicazione scritta da inviare con almeno sei mesi di anticipo. Secondo il giudice, tale previsione non rappresenta una formalità accessoria ma costituisce un elemento essenziale dell’equilibrio contrattuale. La funzione del preavviso è quella di consentire al gestore di organizzare la propria attività , programmare gli investimenti e reperire eventuali nuove collocazioni per gli apparecchi. La sua violazione integra, pertanto, un inadempimento grave ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile. La sentenza respinge inoltre una linea difensiva frequentemente utilizzata in controversie analoghe. L’esercente aveva infatti sostenuto di aver interrotto il rapporto a causa di presunti inadempimenti fiscali del gestore. Il giudice chiarisce però che eventuali irregolarità nei rapporti tra gestore e amministrazione finanziaria non costituiscono automaticamente un inadempimento contrattuale nei confronti dell’esercente. Per poter giustificare una cessazione immediata del rapporto sarebbe stato necessario dimostrare la violazione di obblighi direttamente inseriti nel sinallagma contrattuale, circostanza che nel caso concreto non è stata provata.
Particolarmente significativa è poi la valutazione delle prove raccolte nel processo.
Le testimonianze hanno consentito di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, confermando che gli apparecchi erano stati scollegati e successivamente sostituiti con quelli di un diverso gestore. Dall’istruttoria è emerso che la sostituzione non era stata preceduta dal prescritto preavviso né da una procedura concordata tra le parti. Questo elemento ha consentito al giudice di attribuire all’esercente la responsabilità esclusiva della cessazione anticipata del rapporto.
Sul piano del risarcimento, la sentenza contiene indicazioni interessanti per il settore. Il giudice riconosce infatti il diritto del gestore a ottenere il lucro cessante corrispondente ai guadagni che avrebbe presumibilmente realizzato durante i sei mesi di preavviso non rispettati. Per quantificare il danno viene utilizzata la documentazione contabile relativa ai mesi immediatamente precedenti all’interruzione del rapporto. Pur trattandosi di documentazione formata unilateralmente dal gestore, il giudice la considera attendibile in assenza di contestazioni puntuali sui dati numerici contenuti nei prospetti prodotti.
Da questo punto di vista la decisione richiama un principio ormai consolidato nella giurisprudenza civile: non è sufficiente contestare genericamente la documentazione contabile della controparte. Se i dati economici vengono messi in discussione occorre indicare specificamente quali valori siano errati e fornire elementi alternativi di valutazione. In mancanza di tali contestazioni il giudice può utilizzare la documentazione disponibile come base per una liquidazione equitativa del danno.
Diversa sorte ha avuto invece la domanda di risarcimento del danno all’immagine commerciale. Il giudice ha ribadito che tale voce non può essere riconosciuta automaticamente in presenza di un inadempimento contrattuale. Occorre fornire la prova di un concreto pregiudizio reputazionale distinto dalla perdita economica già risarcita. In assenza di elementi specifici, la richiesta è stata rigettata. Nel complesso la pronuncia rafforza la tutela contrattuale del gestore nella filiera degli apparecchi da gioco e conferma che il passaggio da un operatore all’altro non può avvenire in modo arbitrario. L’esercente conserva certamente la libertà di modificare le proprie scelte commerciali, ma deve esercitarla nel rispetto degli obblighi assunti. Quando il contratto prevede un periodo di preavviso, la sua violazione genera responsabilità risarcitoria e può comportare l’obbligo di compensare il mancato guadagno che il gestore avrebbe conseguito nel periodo di prosecuzione del rapporto. La sentenza rappresenta quindi un importante richiamo alla stabilità dei rapporti contrattuali nel comparto degli apparecchi da intrattenimento, settore nel quale la programmazione degli investimenti e la continuità della raccolta costituiscono elementi essenziali dell’equilibrio economico tra gli operatori.
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