HomeApparecchi da intrattenimentoSlot scollegate dalla rete: per la Corte d’Appello Firenze vale il contratto...

Slot scollegate dalla rete: per la Corte d’Appello Firenze vale il contratto scritto, non gli accordi verbali tra esercente e concessionario

Nel settore degli apparecchi da intrattenimento, la disciplina contrattuale e gli obblighi di collegamento alla rete telematica rappresentano elementi centrali del rapporto tra gestori ed esercenti. Su questo punto interviene la Corte d’Appello di Firenze che ha ribadito alcuni principi consolidati in materia di inadempimento contrattuale, validità degli accordi verbali e ripartizione dell’onere della prova, confermando la risoluzione di un contratto relativo all’installazione di slot machine in un esercizio commerciale.

La controversia nasce dal rapporto tra una società operante nel settore del gioco lecito e un esercente che aveva ospitato nel proprio locale due apparecchi da intrattenimento. Il contratto prevedeva, tra gli obblighi principali dell’esercente, quello di mantenere le macchine costantemente collegate alla rete telematica del concessionario, requisito necessario per la trasmissione dei dati delle giocate al sistema pubblico.

Secondo la società fornitrice, le slot erano state scollegate dalla rete e spostate in un locale adibito a magazzino, rimanendo inattive per diverse settimane. Una condotta che, alla luce delle clausole contrattuali, integrava un grave inadempimento e legittimava la risoluzione del contratto con applicazione della penale prevista.

Il Tribunale di Livorno, in primo grado, aveva accolto parzialmente la domanda della società del gioco dichiarando la risoluzione del contratto e condannando l’esercente al pagamento di una penale ridotta, quantificata in circa 6.000 euro. L’esercente aveva quindi proposto appello sostenendo che, al momento della stipula, sarebbe stato raggiunto un accordo verbale con l’incaricato della società fornitrice, in base al quale le macchine avrebbero potuto essere scollegate liberamente senza incorrere in penalità.

La Corte d’Appello ha però respinto integralmente il gravame, richiamando un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità: “in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte del proprio diritto e il termine di scadenza, limitandosi ad allegare l’inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore dimostrare il fatto estintivo della pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento”.

Nel caso esaminato, la società fornitrice aveva assolto al proprio onere probatorio producendo il contratto sottoscritto dalle parti, nel quale era espressamente previsto che lo spegnimento o l’interruzione del collegamento degli apparecchi da parte dell’esercente costituisse causa di risoluzione del rapporto.

L’esercente, invece, non è riuscito a dimostrare l’esistenza dell’accordo verbale che avrebbe modificato il contenuto del contratto scritto. La Corte ha ritenuto inattendibile la testimonianza prodotta a sostegno di questa tesi, osservando come le dichiarazioni risultassero incoerenti e poco credibili. Secondo i giudici è difficile immaginare che un operatore economico accetti di firmare un documento chiaramente qualificato come contratto facendo affidamento su mere rassicurazioni verbali che ne avrebbero completamente stravolto il contenuto.

Il documento sottoscritto dalle parti riportava infatti in modo inequivoco la natura contrattuale dell’accordo, con una struttura articolata in articoli dedicati a oggetto, obblighi delle parti, durata del rapporto, clausole risolutive e penali. Circostanza che rendeva difficilmente sostenibile la tesi secondo cui si trattasse di una semplice formalità o di un documento privo di effetti vincolanti.

La Corte ha inoltre escluso la violazione degli obblighi di buona fede nella fase precontrattuale. Anche qualora l’incaricato della società avesse fornito indicazioni diverse da quelle contenute nel contratto, la controparte avrebbe potuto facilmente rendersi conto della reale portata dell’accordo attraverso una semplice lettura del documento.

Quanto all’inadempimento, è stato ritenuto provato che le slot erano rimaste scollegate per alcune settimane fino a che la società provvide al ritiro degli apparecchi. Un periodo complessivo di 37 giorni, ricostruito sulla base del report della rete telematica e delle testimonianze raccolte nel corso dell’istruttoria.

Sulla base di questi elementi la Corte ha confermato la quantificazione della penale stabilita dal Tribunale, pari a 2.000 euro per ciascuna macchina più 50 euro per ogni giorno di scollegamento, per un totale di 5.850 euro.

La sentenza affronta anche il tema delle spese di lite, chiarendo che la riduzione dell’importo richiesto dall’attore non comporta automaticamente una soccombenza reciproca. Richiamando un principio delle Sezioni Unite della Cassazione, i giudici ricordano che l’accoglimento parziale di una domanda articolata in un unico capo non consente di condannare la parte vittoriosa al pagamento delle spese, ma può eventualmente giustificare soltanto una compensazione.

Di conseguenza l’appello è stato respinto e l’esercente è stato condannato anche al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.

Redazione Jamma
Redazione Jammahttps://www.jamma.it/
Il quotidiano del gioco legale
Altri articoli