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Slot manomesse ad Agropoli (SA) e PREU, accertamento da oltre un milione di euro annullato: il dettaglio che fa saltare tutto

Un accertamento fiscale da oltre 1.051.200 euro sul Preu viene annullato per un vizio formale: l’atto è stato emesso dall’ufficio territorialmente incompetente. È quanto stabilito dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, che ha accolto il ricorso del titolare di un esercizio commerciale coinvolto in un’operazione su apparecchi da gioco manomessi.

La vicenda prende avvio da un controllo effettuato nel marzo 2022 in un locale di Agropoli (SA), dove Agenzia delle Dogane e Monopoli e Guardia di Finanza avevano rinvenuto quattro apparecchi AWP modificati. Le macchine, dotate di sistemi di doppio circuito con schede “clonate” non collegate alla rete telematica statale, risultavano riconducibili a una società con sede a Castrovillari.

A seguito del sequestro, l’Agenzia aveva notificato al titolare dell’esercizio un avviso di accertamento per il mancato versamento del Prelievo erariale unico relativo all’intero anno 2022, quantificato in 1.051.200 euro, oltre sanzioni.

Il contribuente ha impugnato l’atto sollevando diverse contestazioni: dalla determinazione induttiva della base imponibile all’estensione temporale dell’imposta, fino alla propria legittimazione passiva. Ma è stato il primo motivo – relativo alla competenza territoriale – a risultare decisivo.

Secondo i giudici, la normativa vigente stabilisce in modo chiaro che l’accertamento deve essere emesso dall’ufficio competente in base al domicilio fiscale del soggetto al momento della violazione. Nel caso concreto, sia il domicilio fiscale sia la sede dell’attività erano situati in Campania, e non in Calabria.

Ne consegue che l’atto avrebbe dovuto essere adottato dall’ufficio competente per la Campania, e non da quello di Cosenza, come invece avvenuto.

La difesa dell’amministrazione si era fondata su una diversa ricostruzione, sostenendo che la competenza dovesse essere radicata in Calabria in quanto la società proprietaria degli apparecchi – ritenuta responsabile principale – aveva sede a Castrovillari. Da qui, secondo l’Agenzia, deriverebbe anche la competenza sull’esercente, in quanto coobbligato.

Una tesi che il collegio ha respinto. Dalla lettura dell’avviso emerge infatti che al titolare del locale non era contestata una responsabilità solidale per le violazioni della società proprietaria, ma una responsabilità diretta e autonoma, prevista dalla normativa del 2014, che attribuisce specifici obblighi anche all’esercente in cui sono installati gli apparecchi.

Proprio questa qualificazione giuridica esclude, secondo i giudici, qualsiasi attrazione della competenza territoriale sulla base della posizione della società proprietaria. Anche nell’ipotesi di responsabilità solidale, aggiunge la Corte, l’amministrazione non ha comunque dimostrato che tale circostanza possa derogare ai criteri ordinari di competenza fissati dalla legge.

Accertata l’incompetenza dell’ufficio, il collegio ha ritenuto assorbite tutte le altre censure, annullando integralmente l’atto impositivo. L’amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, quantificate in 3.500 euro oltre accessori.

La decisione richiama l’attenzione su un aspetto spesso sottovalutato nel contenzioso fiscale sul gioco: anche in presenza di violazioni rilevanti, come la manomissione degli apparecchi, il rispetto delle regole procedurali e dei criteri di competenza resta un elemento imprescindibile per la validità degli atti impositivi. nb

Redazione Jamma
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