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Slot manomessa nel bar, Cassazione conferma responsabilità solidale dell’esercente per il pagamento del PREU

La Corte di Cassazione conferma la responsabilità solidale del titolare di un esercizio commerciale per il pagamento del prelievo erariale unico legato a una slot machine manomessa installata nel locale. Con l’ordinanza n. 14232 del 14 maggio 2026, la quinta sezione civile ha respinto il ricorso presentato dalla titolare di un bar contro un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativo all’anno d’imposta 2017.

La vicenda nasce da un controllo della Guardia di Finanza all’interno di un esercizio pubblico, dove era stata individuata una slot machine dotata di doppia scheda elettronica: una regolarmente collegata alla rete telematica dell’allora AAMS e una irregolare, non connessa, attivabile tramite un apposito dispositivo installato nell’apparecchio. L’accertamento aveva portato alla ricostruzione di una base imponibile superiore a 42mila euro e al conseguente recupero del prelievo erariale unico.

In primo grado il ricorso della titolare del locale era stato accolto, sul presupposto che l’unico soggetto tenuto al pagamento fosse il responsabile materiale dell’illecito, individuato nel rappresentante della società proprietaria dell’apparecchio. In appello, però, la decisione era stata ribaltata dalla giustizia tributaria di secondo grado, che aveva riconosciuto la responsabilità solidale dell’esercente.

La Cassazione ha ora confermato questa impostazione, chiarendo alcuni aspetti interpretativi della disciplina sul PREU applicabile agli apparecchi da intrattenimento. I giudici hanno evidenziato che la normativa distingue tra apparecchi privi di nulla osta e apparecchi regolarmente autorizzati ma utilizzati in modo illecito.

Nel caso esaminato, la presenza della scheda irregolare non collegata alla rete telematica ha portato la Corte a qualificare l’apparecchio come privo di nulla osta per la parte illecita dell’attività. In questa ipotesi, spiegano i giudici, la legge prevede sempre la responsabilità solidale dell’esercente del locale insieme al soggetto che ha installato l’apparecchio, indipendentemente dall’identificazione dell’autore materiale dell’illecito.

La Suprema Corte ha inoltre respinto le contestazioni relative alla motivazione dell’avviso di accertamento e alla presunta omissione di pronuncia da parte dei giudici d’appello. Secondo la Cassazione, la contribuente non si era costituita nel giudizio di secondo grado e non aveva quindi riproposto le questioni rimaste assorbite in primo grado, rendendo inammissibili le relative censure.

Particolarmente severa anche la conclusione sul piano processuale. Oltre al rigetto del ricorso, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese legali e di ulteriori somme per responsabilità aggravata, ritenendo il giudizio definito in conformità alla proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’articolo 380 bis del codice di procedura civile.

Redazione Jamma
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