Il rapporto tra la licenza ex articolo 86 e quella ex articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché gli obblighi gravanti sui gestori degli apparecchi da intrattenimento installati negli esercizi pubblici, torna al centro della giurisprudenza. Si tratta di uno dei temi più dibattuti degli ultimi tempi nel settore del gioco pubblico, sul quale si è consolidato anche un importante orientamento della Corte di Cassazione. Il Tribunale di XXXX, in funzione di giudice d’appello, ribadisce che il gestore delle slot non può limitarsi a verificare il possesso della licenza ex articolo 86 TULPS, ma deve accertarsi che il locale nel quale installa gli apparecchi sia munito anche della licenza ex articolo 88 qualora vi si eserciti l’attività di raccolta delle scommesse. In caso contrario risponde della violazione prevista dall’articolo 110, comma 9, lettera f-bis), del TULPS, che punisce chi installa o consente l’utilizzo di apparecchi in esercizi privi delle autorizzazioni richieste dalla legge.
Nel caso esaminato, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva emesso un’ordinanza-ingiunzione applicando una sanzione amministrativa di 12.000 euro, corrispondente al minimo edittale applicato per la violazione contestata. L’addebito riguardava l’installazione e la messa a disposizione dell’utenza di apparecchi da intrattenimento all’interno di un esercizio nel quale veniva svolta anche attività di raccolta scommesse senza la prescritta licenza di polizia ex articolo 88 TULPS. Dopo che il giudice di primo grado aveva accolto l’opposizione del gestore degli apparecchi, l’Amministrazione ha proposto appello ottenendo la completa riforma della decisione.
La vicenda trae origine da un controllo della Guardia di Finanza eseguito presso un esercizio nel quale coesistevano una sala giochi e un’attività di raccolta di scommesse. Durante l’ispezione erano stati rinvenuti gli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS, mentre veniva contestualmente accertato che la raccolta delle scommesse veniva svolta senza la licenza di pubblica sicurezza prevista dall’articolo 88. Oltre al titolare dell’esercizio, la contestazione veniva estesa anche alla società proprietaria e gestore degli apparecchi, ritenuta responsabile dell’installazione delle slot in un locale privo delle autorizzazioni richieste dalla normativa di settore.
In primo grado l’opposizione era stata accolta sul presupposto che il gestore fosse regolarmente autorizzato ai sensi dell’articolo 86 TULPS e che la mancanza della licenza ex articolo 88 fosse imputabile esclusivamente al titolare dell’esercizio. Il giudice aveva inoltre ritenuto provata la buona fede del gestore, il quale sosteneva di non essere a conoscenza dell’attività di raccolta scommesse esercitata all’interno del locale.
Il Tribunale, tuttavia, giunge a conclusioni opposte, partendo dalla ricostruzione del quadro normativo. La sentenza ricorda che l’articolo 86 disciplina l’autorizzazione per l’installazione e la gestione degli apparecchi da intrattenimento, mentre l’articolo 88 riguarda specificamente l’attività di raccolta delle scommesse. L’articolo 110, comma 3, consente l’installazione degli apparecchi soltanto in esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 e il successivo comma 9, lettera f-bis), sanziona chi li installa o ne consente l’utilizzo in luoghi privi delle autorizzazioni richieste.
Secondo il giudice d’appello, dal dato normativo emerge chiaramente che la licenza ex articolo 86 è sufficiente solo quando il locale svolge esclusivamente attività di sala giochi. Qualora, invece, nello stesso esercizio venga esercitata anche la raccolta delle scommesse, diventa indispensabile la licenza prevista dall’articolo 88 TULPS. In tale situazione il gestore degli apparecchi ha il preciso obbligo di non installare le slot, o comunque di impedirne l’utilizzo, se il locale non è in possesso di entrambe le autorizzazioni.
La decisione richiama espressamente il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale il riferimento all’articolo 88 contenuto nell’articolo 110 TULPS non è meramente formale. La finalità della disciplina è impedire che apparecchi con vincita in denaro siano collocati in locali nei quali si esercitano attività particolarmente sensibili senza essere sottoposti ai controlli di polizia previsti dalla legge. La Suprema Corte ha più volte affermato che, nei locali destinati anche alla raccolta delle scommesse, l’installazione degli apparecchi richiede necessariamente la presenza della licenza ex articolo 88.
Il Tribunale precisa inoltre un principio particolarmente rilevante: il gestore degli apparecchi non risponde in via oggettiva della condotta del titolare dell’esercizio, ma della propria condotta consistente nell’aver installato o mantenuto gli apparecchi in un locale privo delle autorizzazioni richieste. La violazione deriva quindi dall’omessa verifica della regolarità amministrativa del luogo in cui gli apparecchi vengono collocati.
Respinta anche la tesi della buona fede. La società sosteneva di avere verificato esclusivamente l’esistenza della licenza ex articolo 86 e di ignorare che nel locale venisse svolta attività di raccolta scommesse. Il Tribunale richiama l’articolo 3 della legge n. 689 del 1981 e la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui nelle sanzioni amministrative opera una presunzione di colpa e spetta al trasgressore dimostrare di avere commesso la violazione per un errore inevitabile, non superabile con l’ordinaria diligenza.
Nel caso concreto questa prova non è stata ritenuta raggiunta. Decisive sono risultate le dichiarazioni rese dallo stesso gestore agli operanti e riportate nel verbale di contestazione. Egli aveva infatti affermato di avere notato all’interno dell’esercizio computer e altre apparecchiature, precisando però di non avere ritenuto che fossero utilizzati per la raccolta delle scommesse e di essersi limitato a verificare l’esistenza della licenza ex articolo 86. Per il Tribunale tali dichiarazioni dimostrano, invece, che il gestore disponeva di elementi sufficienti per approfondire la situazione e verificare anche la presenza della licenza ex articolo 88, omettendo di farlo nonostante la particolare diligenza richiesta a un operatore professionale del settore.
La sentenza sottolinea infatti che il gestore degli apparecchi è un operatore qualificato e, proprio per questo, è gravato da un dovere di informazione e verifica più intenso rispetto a quello richiesto a un soggetto comune. La semplice dichiarazione del titolare del locale circa la regolarità delle autorizzazioni non è sufficiente a integrare un errore incolpevole, né può esonerare dall’obbligo di accertare personalmente il rispetto della disciplina vigente.
Il Tribunale esclude inoltre la pertinenza del richiamo, operato dal giudice di primo grado, alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea relativa ai centri di trasmissione dati collegati a bookmaker esteri. La controversia, osserva il giudice, non riguarda la liceità dell’attività di intermediazione svolta per operatori esteri, bensì il diverso tema dell’installazione di apparecchi da intrattenimento in un esercizio privo delle autorizzazioni previste dalla normativa nazionale. Si tratta di una disciplina interna finalizzata ai controlli di pubblica sicurezza, la cui compatibilità con il diritto dell’Unione è stata già riconosciuta sia dalla Corte di Cassazione sia dalla stessa Corte di giustizia.
Alla luce di tali considerazioni il Tribunale ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, riformando integralmente la sentenza di primo grado, rigettando l’opposizione della società e confermando la validità dell’ordinanza-ingiunzione, con conseguente condanna della parte soccombente anche al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
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