Una nuova sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di XXX conferma un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza in materia di IVA nel settore degli apparecchi da intrattenimento. Il principio ribadito dai giudici è che l’esenzione IVA prevista per la raccolta delle giocate non si applica automaticamente a tutti i soggetti della filiera, ma solo alle prestazioni che consistono realmente nell’attività di raccolta del gioco.
La controversia nasce da un accertamento dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società esercente di pubblico esercizio che ospitava apparecchi AWP. L’Ufficio aveva contestato l’applicazione dell’esenzione IVA ai compensi percepiti, ritenendo che non remunerassero l’attività di raccolta delle giocate, bensì servizi resi al gestore degli apparecchi, come la messa a disposizione dei locali e altre attività di carattere accessorio. Per questo motivo aveva recuperato l’IVA ritenuta dovuta.
In primo grado il ricorso della società era stato accolto. I giudici avevano infatti valorizzato l’esistenza di rapporti contrattuali diretti tra l’esercente e i concessionari, ritenendo sufficiente tale circostanza per ricondurre i compensi nell’ambito delle operazioni esenti.
La Corte di secondo grado ha invece ribaltato questa impostazione, richiamando la più recente giurisprudenza della Cassazione.
Secondo i giudici, il punto decisivo non è stabilire se l’esercente faccia parte della filiera del gioco pubblico o abbia rapporti contrattuali con il concessionario. Occorre invece verificare quale sia la prestazione concretamente remunerata.
Se il compenso è corrisposto per un’attività che costituisce effettivamente raccolta delle giocate nell’ambito del rapporto con il concessionario, allora trova applicazione l’esenzione IVA prevista dall’articolo 10 del DPR 633/1972.
Se, invece, il compenso remunera prestazioni diverse, rese dal titolare dell’esercizio al gestore degli apparecchi – come mettere a disposizione il locale, garantire l’installazione delle macchine o svolgere attività tecniche e di supporto – tali prestazioni rappresentano servizi autonomi e sono quindi soggetti a IVA.
La sentenza sottolinea che il giudice di primo grado aveva fondato la propria decisione principalmente sulla presenza di un rapporto diretto tra concessionario ed esercente, senza però verificare quale fosse l’effettivo contenuto economico delle prestazioni remunerate dai corrispettivi contestati. È proprio questa analisi sostanziale che, secondo la Corte, impone la giurisprudenza di legittimità.
L’interesse della decisione va oltre il singolo caso. La Corte ribadisce infatti un principio destinato ad avere effetti sull’intera filiera delle AWP: l’esenzione IVA non dipende dalla qualifica del soggetto o dalla sua appartenenza al sistema concessorio, ma dalla natura dell’attività svolta. In altre parole, non tutti i compensi percepiti dagli esercenti sono automaticamente esenti. Sarà necessario verificare, caso per caso, se essi remunerino la raccolta delle giocate oppure prestazioni autonome rese al gestore.
La pronuncia conferma così il progressivo consolidamento dell’orientamento della Cassazione, che negli ultimi anni ha delimitato con maggiore precisione il perimetro dell’esenzione IVA nel comparto degli apparecchi da intrattenimento, restringendone l’applicazione alle sole attività direttamente riconducibili alla raccolta del gioco pubblico.
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