HomeApparecchi da intrattenimentoSlot irregolari: l’amministratore “distratto” paga il conto della mancata vigilanza

Slot irregolari: l’amministratore “distratto” paga il conto della mancata vigilanza

La recente pronuncia del Tribunale Ordinario di XXX in esame affronta un caso tipico ma tutt’altro che semplice nel contenzioso in materia di apparecchi da intrattenimento: l’opposizione a un’ordinanza-ingiunzione con cui l’Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli ha irrogato una sanzione particolarmente rilevante – per diverse decine di migliaia di euro – per la presenza, all’interno di una sala giochi, di apparecchi privi dei requisiti previsti dall’art. 110 T.U.L.P.S.

L’opponente costruisce la propria difesa su più livelli. In primo luogo, invoca la pregiudizialità del procedimento penale, evidenziando la pendenza di un’accusa per truffa aggravata ai danni dello Stato. In secondo luogo, contesta la validità della notifica dell’ordinanza-ingiunzione. Sul piano sostanziale, fonda invece la propria posizione su due argomenti principali: da un lato, la cessazione dalla carica di amministratore prima dell’accertamento; dall’altro, la totale estraneità alla gestione concreta dell’attività e quindi all’installazione degli apparecchi irregolari.

Il giudice rigetta in modo sistematico tutte queste linee difensive, offrendo chiarimenti che meritano attenzione.

Sul primo punto, viene esclusa la sospensione del giudizio per pregiudizialità penale. La motivazione è lineare: il reato contestato – truffa aggravata – richiede l’accertamento di una condotta fraudolenta e di un danno patrimoniale, mentre l’illecito amministrativo consiste nella mera messa a disposizione di apparecchi non conformi. Le due fattispecie, pur potendo derivare dagli stessi fatti, restano autonome. Non vi è dunque quel rapporto di dipendenza logico-giuridica richiesto dall’art. 24 L. 689/1981. Il passaggio è importante perché evita che la difesa possa utilizzare il procedimento penale come strumento dilatorio nel giudizio amministrativo.

Analoga sorte subisce l’eccezione sulla notifica. Anche a voler ipotizzare irregolarità, il Tribunale richiama il principio del raggiungimento dello scopo: la tempestiva proposizione del ricorso dimostra che la destinataria ha avuto piena conoscenza dell’atto e ha potuto difendersi. È un’applicazione coerente della giurisprudenza consolidata in materia.

Più interessante, e centrale nella decisione, è il tema della legittimazione e della responsabilità dell’amministratore.

L’opponente sostiene di aver cessato la carica pochi giorni prima dell’accertamento. Tuttavia, il giudice rileva come tale cessazione non fosse opponibile ai terzi, in quanto non assistita da data certa né tempestivamente iscritta nel registro delle imprese. L’iscrizione camerale, avvenuta mesi dopo, diventa quindi decisiva: fino a quel momento, l’amministratore continua a essere tale nei confronti dell’Amministrazione.

Ma il passaggio più significativo è quello successivo. Il Tribunale chiarisce che, anche a voler prescindere da questo profilo formale, la responsabilità resterebbe comunque configurabile. L’opponente, infatti, ammette di non aver mai esercitato alcun controllo sull’attività della sala giochi, dichiarandosi di fatto estraneo alla gestione. È proprio questa linea difensiva a ritorcersi contro la stessa persona.

La sentenza richiama il principio cardine della legge n. 689/1981: la responsabilità amministrativa presuppone la colpa, ma questa è presunta e può essere esclusa solo dimostrando di aver adottato tutte le misure idonee a evitare l’illecito. Nel caso concreto, non solo manca tale prova, ma emerge una totale assenza di vigilanza. L’inerzia non viene qualificata come neutralità, bensì come colpa grave.

Il dato fattuale – la presenza di apparecchi completamente privi dei requisiti di legge – viene valorizzato come indice di una violazione macroscopica, incompatibile con qualsiasi forma di gestione diligente. In altri termini, non si tratta di un’irregolarità marginale o difficilmente percepibile, ma di una situazione che un amministratore minimamente attento avrebbe potuto e dovuto rilevare.

La pronuncia ribadisce così un principio ormai consolidato: la responsabilità dell’amministratore nelle attività regolamentate non può essere esclusa invocando un ruolo meramente formale o una mancata ingerenza gestionale. Al contrario, proprio la posizione apicale comporta un obbligo positivo di controllo, la cui violazione integra una responsabilità per omissione ai sensi dell’art. 3 L. 689/1981.

Quanto alla sanzione, il giudice respinge anche le contestazioni sulla sua proporzionalità. L’importo viene ritenuto corretto perché parametrato al numero degli apparecchi e aggravato dalla recidiva, elemento che rafforza il giudizio di gravità della condotta. È significativo che il giudice non riconosca alcun rilievo alle condizioni personali dell’opponente, ritenute irrilevanti rispetto alla legittimità del provvedimento.

In definitiva, la decisione si segnala per la chiarezza con cui smonta una difesa fondata su elementi frequentemente utilizzati nel contenzioso del settore: la pretesa estraneità gestionale e la cessazione formale della carica. Entrambi gli argomenti vengono superati valorizzando il principio di effettività della responsabilità e l’obbligo di vigilanza che grava sugli amministratori.

Il messaggio che emerge è netto: nel settore del gioco pubblico, caratterizzato da un elevato grado di regolazione, non è ammissibile una gestione “passiva”. L’amministratore non può limitarsi a una presenza nominale, ma deve esercitare un controllo effettivo. In caso contrario, l’omissione diventa essa stessa fonte di responsabilità. nb

Nota redazionale — Il presente contributo, redatto da professionisti regolarmente iscritti all’Ordine degli Avvocati, è strutturato nella forma della giurisprudenza commentata e si fonda su una sentenza pronunciata. Per esigenze di tutela della riservatezza, i dati identificativi delle parti coinvolte sono stati omessi. Su richiesta motivata da inviare a [email protected], è possibile ottenere ulteriori dettagli relativi all’ufficio giudiziario e agli estremi della decisione.

Redazione Jamma
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