L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non poteva cancellare dal Registro degli operatori degli apparecchi da intrattenimento (Ries) il titolare di una tabaccheria sulla base della sola qualificazione formale dell’attività commerciale. Lo ha stabilito il Tar Lazio con la sentenza n. 11185 del 18 giugno 2026, accogliendo il ricorso presentato contro il provvedimento con cui ADM aveva disposto la cancellazione dell’esercente dall’elenco degli operatori autorizzati.
La vicenda nasce da un controllo effettuato nel maggio 2025 presso un esercizio commerciale nel comune di Nepi, dove era presente una AWP (slot machine). Secondo l’Agenzia, il titolare disponeva esclusivamente di una SCIA relativa a un esercizio di vicinato e a una rivendita di tabacchi, titolo ritenuto insufficiente per integrare i requisiti richiesti dall’articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), necessario per l’installazione degli apparecchi da gioco.
Da qui la decisione di cancellare l’operatore dal Ries. Una conclusione contestata davanti al tribunale amministrativo, che ha invece accolto le ragioni del ricorrente.
Nella sentenza i giudici hanno ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando come l’articolo 86 del Tulps non riguardi esclusivamente gli esercizi di somministrazione in senso stretto, ma anche quelli in cui vengono vendute al dettaglio bevande, comprese quelle analcoliche.
Secondo il Tar, la normativa non distingue tra somministrazione assistita, somministrazione senza servizio e semplice vendita al minuto di bevande, ma considera tutte queste attività rilevanti ai fini del titolo autorizzatorio richiesto dalla disciplina di pubblica sicurezza.
I giudici hanno inoltre richiamato l’articolo 152 del regolamento di esecuzione del Tulps, secondo cui qualsiasi titolo autorizzatorio idoneo a consentire l’attività svolge la funzione prevista dall’articolo 86, indipendentemente dalla sua denominazione formale.
Partendo da questi principi, il tribunale ha ritenuto errata la tesi dell’Amministrazione secondo cui sarebbe indispensabile svolgere un’attività di somministrazione con servizio assistito per poter installare apparecchi da intrattenimento.
La sentenza sottolinea che l’esercente era in possesso di una SCIA che abilitava non soltanto alla rivendita di tabacchi, ma anche alla vendita di alimenti e bevande non alcoliche. Circostanza confermata dal Comune competente e dalla documentazione depositata agli atti.
Per il Tar, una volta accertata l’esistenza di tale autorizzazione, risulta integrato il presupposto sostanziale richiesto dall’articolo 86 del Tulps, a prescindere dalla qualificazione prevalente dell’attività commerciale.
Un altro aspetto censurato dai giudici riguarda l’istruttoria svolta da ADM. Secondo la sentenza, l’Agenzia ha attribuito valore esclusivo alle autocertificazioni presenti nella procedura Ries, qualificando l’attività come semplice tabaccheria, senza tenere adeguatamente conto della documentazione prodotta nel corso del procedimento e delle precisazioni fornite dal Comune.
L’Amministrazione, evidenzia il Tar, non ha neppure verificato concretamente l’effettivo esercizio dell’attività di vendita di bevande, limitandosi a una valutazione formale fondata sulla tipologia commerciale prevalente.
Questo approccio viene definito incompatibile con la corretta applicazione della normativa, che richiede invece una valutazione sostanziale dell’attività effettivamente autorizzata e svolta.
La sentenza richiama inoltre precedenti del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione che hanno riconosciuto come la disponibilità di un titolo autorizzatorio riconducibile all’articolo 86 del Tulps renda superfluo il rilascio di ulteriori autorizzazioni per l’installazione degli apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110 dello stesso testo normativo, fermo restando il diverso regime previsto per la raccolta delle scommesse disciplinata dall’articolo 88.
Alla luce di queste considerazioni, il Tar Lazio ha annullato il provvedimento di cancellazione dal Ries, ritenendo illegittima l’interpretazione adottata da ADM e censurando il difetto di istruttoria che ha caratterizzato il procedimento amministrativo.







