Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto parzialmente il ricorso presentato da un concessionario della rete di connessione degli apparecchi da intrattenimento contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in una controversia relativa alle penali applicate per presunte violazioni dei livelli di servizio della rete telematica AWP e VLT riferite all’anno 2014.
La vicenda trae origine dal provvedimento con cui ADM aveva concluso il procedimento di contestazione delle inosservanze dei livelli di servizio previsti dalla convenzione di concessione, irrogando penali per oltre 13 mila euro. Il concessionario aveva impugnato gli atti sostenendo, tra l’altro, la tardività della contestazione, l’illegittima applicazione della recidiva, la retroattività dei criteri utilizzati per determinare l’importo delle penali e l’errato metodo di calcolo del limite massimo previsto dalla convenzione.
Il TAR ha respinto gran parte delle censure. In particolare, ha ribadito che le penali previste dalla convenzione di concessione non costituiscono sanzioni amministrative, ma clausole penali di natura negoziale, con funzione di risarcimento forfettario del danno da inadempimento. Per questo motivo non trova applicazione il termine previsto dalla legge n. 689 del 1981 per la contestazione delle sanzioni amministrative, bensì il termine ordinario di prescrizione decennale previsto dal codice civile.
I giudici hanno inoltre escluso qualsiasi illegittimità nell’applicazione della recidiva, osservando che il concessionario aveva la possibilità di monitorare costantemente il rispetto dei livelli di servizio attraverso i dati resi disponibili da ADM e Sogei nell’area riservata, potendo così adottare tempestivamente eventuali interventi correttivi.
Respinta anche la censura relativa alla determinazione direttoriale del 2021 con cui ADM ha definito i criteri di quantificazione delle penali. Secondo il TAR, il provvedimento non ha modificato i limiti minimi e massimi già fissati dalla convenzione del 2013, ma si è limitato a stabilire criteri uniformi per determinare l’importo concreto delle penali nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
L’accoglimento del ricorso riguarda invece il criterio utilizzato per calcolare il tetto massimo delle penali. Richiamando recenti pronunce del Consiglio di Stato, il TAR ha affermato che il limite massimo dell’11% previsto dall’articolo 30 della convenzione deve essere determinato separatamente sui compensi relativi alla gestione delle AWP e su quelli relativi alle VLT, e non calcolato sommando i compensi dei due sistemi di gioco, come aveva fatto ADM. Tale interpretazione è stata ritenuta maggiormente conforme al testo della convenzione e ai principi di buona fede nell’esecuzione del rapporto concessorio, evitando l’applicazione di penali manifestamente eccessive.
Il TAR ha accolto anche parte delle censure riguardanti le contestazioni relative ai livelli di servizio delle VLT. Dalla documentazione prodotta è emerso che, almeno fino al 21 maggio 2014, erano presenti criticità tecniche legate all’implementazione del protocollo di comunicazione tra i sistemi di gioco e il sistema di controllo VLT, con effetti sui tempi di trasmissione delle informazioni contabili. Per tale periodo le penali sono state ritenute illegittime.
Accolta anche la contestazione relativa ad alcune operazioni effettuate a cavallo della mezzanotte. Secondo il TAR, all’epoca dei fatti non esisteva una regola tecnica che imponesse di contabilizzare nella stessa giornata puntata e vincita; solo successivamente Sogei ha introdotto specifiche indicazioni operative sull’aggiornamento del software. Anche sotto questo profilo, pertanto, la relativa penale è stata ritenuta non dovuta.
Il Tribunale ha invece confermato la legittimità della contestazione relativa alla verifica dell’integrità del software delle VLT, ritenendo dimostrato che il sistema del concessionario aveva ricevuto le richieste trasmesse dal sistema di controllo ADM senza fornire la risposta conforme prevista dal protocollo tecnico.
In conclusione, il TAR ha annullato parzialmente il provvedimento impugnato, disponendo che ADM proceda a una nuova determinazione delle penali applicando il criterio del calcolo separato del limite massimo dell’11% per AWP e VLT e tenendo conto dell’illegittimità delle contestazioni relative ad alcune violazioni dei livelli di servizio delle VLT. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, mentre il compenso del verificatore sarà posto a carico di ADM e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.







