Il Tar del Lazio conferma la legittimità della cosiddetta “tassa da 500 milioni” imposta nel 2015 alla filiera degli apparecchi da intrattenimento. Con le sentenze del 23 febbraio, la Seconda Sezione ha respinto il ricorso presentato da gestori di apparecchi Awp contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e nei confronti di alcune società concessionarie, chiarendo ancora una volta i confini tra giurisdizione amministrativa e ordinaria.
Il contenzioso nasce dal decreto direttoriale del 15 gennaio 2015 con cui Adm, in attuazione della legge di stabilità 2015, aveva ripartito tra i concessionari il contributo straordinario da 500 milioni di euro, stabilendo che ciascuno versasse una quota proporzionale al numero di apparecchi – Awp e Vlt – riferibili al 31 dicembre 2014. I concessionari, a loro volta, avevano ribaltato parte dell’onere sui gestori, attraverso comunicazioni di addebito fondate sui rapporti contrattuali in essere.
Proprio contro questo meccanismo si erano rivolti i gestori, contestando sia il decreto dell’Agenzia sia le note con cui le concessionarie avevano richiesto il pagamento pro quota del contributo. Secondo i ricorrenti, il provvedimento avrebbe ecceduto i limiti fissati dalla legge, incidendo in modo irragionevole sugli operatori della filiera e trattando in modo uniforme apparecchi con diversa redditività. Erano state inoltre sollevate questioni di legittimità costituzionale, con riferimento ai principi di capacità contributiva, uguaglianza e libertà di iniziativa economica.
Il Tar ha innanzitutto dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, la parte del ricorso diretta contro le note di addebito delle concessionarie. Si tratta, secondo il Collegio, di rapporti di natura privatistica tra concessionario e gestore, fondati su contratti di diritto privato: eventuali contestazioni sul riparto interno del contributo devono quindi essere portate davanti al giudice ordinario.
Nel merito, invece, il Tribunale ha respinto le censure contro il decreto Adm. La legge del 2014 – poi modificata nel 2016, che ha trasformato il prelievo in misura una tantum limitata al solo 2015 e ha chiarito i criteri di riparto interno alla filiera – imponeva ai concessionari il versamento complessivo dei 500 milioni, in proporzione al numero di apparecchi. L’Agenzia, secondo i giudici, si è limitata a svolgere la ricognizione numerica richiesta e a disciplinare le modalità di versamento, senza introdurre criteri ulteriori o arbitrari.
Quanto alle differenze di redditività tra Awp e Vlt, il Tar osserva che la scelta legislativa di utilizzare il parametro numerico rientra nell’ampia discrezionalità del legislatore in materia tributaria, specie in presenza di un prelievo straordinario giustificato da esigenze di finanza pubblica in un settore riservato e regolato dallo Stato. Non è stata ravvisata neppure una violazione dei principi costituzionali evocati: la disciplina definiva presupposto, ammontare e criteri di riparto in modo sufficientemente determinato e non è stata dimostrata un’incidenza tale da compromettere in concreto la libertà d’impresa.
La sentenza si inserisce in un filone ormai consolidato, anche alla luce delle decisioni del Consiglio di Stato intervenute nel 2025 sullo stesso decreto. Il Tar segnala inoltre che, nella stessa giornata, sono state pubblicate ulteriori pronunce di analogo tenore relative a ricorsi promossi da altri gestori contro Adm e concessionarie, confermando l’orientamento favorevole alla legittimità del contributo straordinario per il 2015.







