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Slot e Tassa 500 milioni, ADM concede la sospensione: pagamenti diluiti ma flussi da riversare subito allo Stato

La vicenda del prelievo da 500 milioni imposto alla filiera degli apparecchi da intrattenimento nel 2015 si arricchisce di un nuovo capitolo, destinato ad avere effetti concreti soprattutto sul piano finanziario. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha accolto le istanze di sospensione degli effetti della sentenza del Consiglio di Stato presentate da alcuni concessionari, ma lo ha fatto introducendo una soluzione che non blocca gli obblighi, bensì li rimodula nel tempo.

Per comprendere il senso di questo passaggio occorre tornare all’origine del contenzioso. La legge di stabilità per il 2015 aveva imposto una riduzione di 500 milioni di euro delle risorse destinate alla filiera AWP e VLT. Il meccanismo prevedeva che i concessionari versassero allo Stato l’intero importo, con la possibilità di recuperarlo da gestori ed esercenti. Fin da subito, però, si è aperta una frattura interpretativa: molti concessionari hanno ritenuto di dover rispondere solo per quanto effettivamente incassato dalla filiera, lasciando sospese le quote non recuperate.

Il legislatore è intervenuto l’anno successivo con la legge di stabilità 2016, limitando la misura al solo 2015 e chiarendo che l’onere doveva essere ripartito tra tutti gli operatori in proporzione ai compensi contrattuali. Nonostante questo intervento, il contenzioso è proseguito per anni. Il TAR del Lazio nel 2019 ha respinto i ricorsi, e il Consiglio di Stato, con la sentenza dell’aprile 2025, ha confermato l’impianto: i concessionari restano obbligati verso lo Stato per l’intero importo, con diritto di rivalsa nei confronti degli altri soggetti della filiera.

In questo percorso ha avuto un ruolo importante anche la Corte di Giustizia dell’Unione europea, chiamata a valutare la compatibilità della misura con le libertà fondamentali del mercato interno. Con la sentenza del 22 settembre 2022, i giudici europei hanno chiarito che un intervento come quello italiano può incidere sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi, ma non è automaticamente illegittimo. Hanno infatti precisato che modifiche anche peggiorative delle condizioni economiche possono essere ammesse, purché non siano sproporzionate o imprevedibili e non si fondino esclusivamente su esigenze di finanza pubblica. Su questa base, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il prelievo, limitato al solo 2015 e inserito in un settore fortemente regolato, non violasse il diritto europeo.

Nel frattempo, anche la giurisprudenza nazionale – compresa la Cassazione – ha rafforzato un principio chiave: le somme raccolte tramite apparecchi da intrattenimento appartengono all’Erario sin dal momento dell’incasso. Questo significa che il mancato riversamento può assumere rilevanza penale, fino a configurare il peculato nei casi più gravi. E sono di questo tenore molte pronunce su ricorsi presentati da gestori di apparecchi contro le richieste dei concessionari di rete.

Dopo la sentenza del Consiglio di Stato, ADM aveva chiesto, in ogni caso, ai concessionari di versare rapidamente quanto ancora dovuto. È a questo punto che alcuni operatori hanno presentato ricorso in Cassazione e chiesto, contesualmente, la sospensione degli effetti della decisione. L’Agenzia ha accolto queste istanze, ma con una formula che introduce una vera e propria via di mezzo.

La sospensione non cancella il debito né lo congela. Piuttosto, crea una situazione intermedia. Da un lato, ADM rinuncia a pretendere immediatamente l’intero importo residuo, evitando un impatto finanziario immediato sui concessionari. Dall’altro lato, però, impone che tutte le somme che via via vengono recuperate dalla filiera siano versate tempestivamente allo Stato.

In concreto, questo significa che il concessionario non può accumulare o trattenere le risorse incassate per gestire il rischio complessivo. Ogni flusso recuperato deve essere immediatamente trasferito all’Erario. Il risultato è un sistema in cui il concessionario diventa un canale di trasferimento continuo verso lo Stato, ma resta esposto per le somme che non riesce a recuperare.

Le implicazioni economiche sono tutt’altro che marginali. I crediti verso gestori ed esercenti restano incerti, sia nei tempi sia nell’effettiva recuperabilità. Allo stesso tempo, la liquidità si riduce, perché gli incassi non possono essere trattenuti. Il concessionario, quindi, non può utilizzare quei flussi per compensare il rischio, ma deve continuare a sostenerlo integralmente fino a quando – e se – il recupero sarà completato.

La sospensione concessa da ADM non rappresenta quindi una pausa vera e propria, ma una forma di pressione più graduale. L’esecuzione forzata viene temporaneamente attenuata, ma il sistema continua a funzionare e a produrre effetti economici giorno per giorno.

Resta aperto il fronte giudiziario, con il ricorso in Cassazione che potrebbe ancora incidere sull’assetto complessivo. Nel frattempo, però, la gestione del prelievo 2015 entra in una fase diversa: meno rigida sul piano immediato, ma più pervasiva nel tempo, con un equilibrio che trasferisce progressivamente risorse allo Stato senza eliminare il rischio a carico dei concessionari. E ovviamente dei gestori su cui pende comunque l’obbligo a versare la percentuale dovuta (così come confermano gli esiti dei contenziosi). nb

Redazione Jamma
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