Il Tribunale di XXXX ha confermato la legittimità di una sanzione amministrativa irrogata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti del legale rappresentante di una società di gestione di apparecchi da intrattenimento e della stessa società, ribadendo un principio: chi installa o gestisce apparecchi AWP è tenuto a verificare non solo al momento dell’installazione, ma per tutta la durata del rapporto, che il locale sia in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa, compresa la licenza di cui all’articolo 88 del TULPS quando nello stesso esercizio viene svolta attività di raccolta scommesse.
La controversia riguardava una sanzione di 6.000 euro applicata per aver installato e consentito l’utilizzo di quattro AWP in un esercizio pubblico nel quale era stata accertata la raccolta di scommesse senza la prescritta autorizzazione di polizia prevista dall’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Gli appellanti avevano chiesto l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione sostenendo, tra l’altro, che fosse sufficiente la licenza ex articolo 86 TULPS, contestando inoltre la ricostruzione dei fatti, l’assenza dell’elemento soggettivo e la compatibilità della disciplina italiana con il diritto dell’Unione europea.
Il Tribunale ha respinto integralmente l’appello, richiamando la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione. Uno dei passaggi centrali della sentenza riguarda il rapporto tra gli articoli 86 e 88 del TULPS. Secondo il giudice, quando un esercizio svolge attività di raccolta delle scommesse, la sola licenza prevista dall’articolo 86 non è sufficiente a legittimare la presenza delle AWP. In questi casi diventa necessaria anche la licenza di pubblica sicurezza prevista dall’articolo 88, poiché il legislatore ha inteso sottoporre tali locali a un regime di controllo più rigoroso. La ratio è quella di evitare che apparecchi da gioco con vincita in denaro siano utilizzati in ambienti privi delle autorizzazioni richieste per l’attività di raccolta delle scommesse.
Di particolare interesse è soprattutto il principio affermato sulla permanenza dell’obbligo di controllo. Il Tribunale evidenzia che la condotta sanzionata dall’articolo 110, comma 9, lettera f-bis del TULPS non consiste esclusivamente nell’installazione degli apparecchi, ma anche nel “consentirne l’uso”. Ciò significa che il proprietario o gestore delle AWP deve verificare nel tempo che il locale continui a possedere tutte le autorizzazioni necessarie. Anche se al momento dell’installazione il punto scommesse non era ancora operativo, la violazione si perfeziona nel momento in cui gli apparecchi continuano a essere utilizzati in un esercizio che successivamente svolge raccolta di scommesse senza la prescritta licenza.
Il giudice ha inoltre escluso che l’iscrizione dell’esercente al registro RIES, il possesso della licenza ex articolo 86 o le rassicurazioni ricevute dal titolare del locale possano escludere la responsabilità del gestore degli apparecchi. Trattandosi di un operatore professionale del settore, grava infatti su di lui uno specifico dovere di diligenza, che impone verifiche autonome e costanti sul possesso delle autorizzazioni richieste dalla legge. La semplice presenza nel RIES non consente infatti di stabilire se l’esercente sia titolare della licenza ex articolo 86 oppure della diversa autorizzazione prevista dall’articolo 88.
Quanto alla prova dell’attività di raccolta scommesse, il Tribunale ha attribuito pieno valore al verbale di accertamento, dal quale emergevano la presenza di un corner scommesse, postazioni informatiche dedicate, monitor con palinsesti sportivi, materiale pubblicitario riconducibile a un operatore di betting e, a seguito della perquisizione, ricevute di gioco e ricariche di conti scommesse. Tali elementi sono stati ritenuti indizi gravi, precisi e concordanti dell’effettivo svolgimento dell’attività di raccolta.
Respinte anche le censure fondate sul diritto europeo. Gli appellanti avevano sostenuto che il mancato rilascio dell’autorizzazione a un bookmaker estero fosse incompatibile con i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi sanciti dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il Tribunale ha però richiamato la recente giurisprudenza della Cassazione, osservando che la disciplina relativa alla licenza ex articolo 88 per l’installazione delle AWP nei locali dove si raccolgono scommesse risponde a finalità autonome di ordine pubblico e tutela dei consumatori, indipendenti dalle questioni riguardanti il sistema concessorio delle scommesse.
Infine, è stata esclusa anche l’applicazione del concorso formale previsto dall’articolo 8 della legge n. 689 del 1981. La sanzione prevista dall’articolo 110, comma 9, lettera f-bis del TULPS è infatti determinata espressamente “per ciascun apparecchio”, sicché la pluralità delle AWP costituisce un criterio di quantificazione della sanzione e non una pluralità di illeciti autonomi.
Con questa decisione il Tribunale di XXXX si inserisce nel solco dell’orientamento consolidato della Corte di cassazione, confermando un’interpretazione particolarmente rigorosa degli obblighi posti a carico dei gestori delle AWP e rafforzando il principio secondo cui la verifica delle autorizzazioni di polizia rappresenta un dovere permanente per gli operatori della filiera del gioco legale.
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