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Slot e prelievo da 500 milioni, TAR Lazio respinge ricorsi operatori: legittimo il criterio di riparto

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, si è pronunciato su una serie di ricorsi presentati da operatori della filiera del gioco lecito contro il decreto direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15 gennaio 2015, relativo alla ripartizione del contributo straordinario di 500 milioni di euro introdotto dalla legge di stabilità 2015.

I ricorsi, proposti da diversi soggetti attivi nella gestione e installazione degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del TULPS, contestavano sia la legittimità del decreto attuativo dell’Agenzia, sia le modalità con cui il prelievo era stato ribaltato lungo la filiera dai concessionari agli altri operatori.

Con decisioni tutte di identico tenore, il TAR ha dichiarato inammissibili le domande relative all’annullamento delle note di addebito inviate dai concessionari, ritenendo che tali atti riguardino rapporti di natura privatistica, regolati da contratti tra operatori della filiera e, come tali, sottratti alla giurisdizione del giudice amministrativo e demandati al giudice ordinario.

Nel merito, il Tribunale ha invece respinto le censure rivolte contro il decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, affermando che l’Amministrazione si è limitata a dare corretta attuazione all’articolo 1, comma 649, della legge n. 190/2014. In particolare, l’Agenzia ha effettuato la ricognizione degli apparecchi Awp e Vlt riferibili ai singoli concessionari e ha ripartito il contributo complessivo di 500 milioni di euro in proporzione al numero degli apparecchi censiti alla data del 31 dicembre 2014, come previsto dalla norma primaria.

Il TAR ha ritenuto non fondate le doglianze relative alla mancata distinzione tra le due tipologie di apparecchi sotto il profilo della redditività, osservando che la legge non attribuiva all’Agenzia alcun potere di modulazione del prelievo sulla base di criteri economici, ma imponeva un criterio puramente quantitativo.

Le sentenze affrontano anche le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai ricorrenti, ritenute manifestamente infondate alla luce della giurisprudenza costituzionale, unionale e del Consiglio di Stato. Il prelievo è stato qualificato come misura tributaria straordinaria, rientrante nella discrezionalità del legislatore e giustificata dall’esigenza di concorso agli obiettivi di finanza pubblica in un settore riservato allo Stato e sottoposto a regime concessorio.

Il Tribunale ha inoltre richiamato la successiva evoluzione normativa intervenuta con la legge n. 208/2015, che ha abrogato il contributo a partire dal 2016, trasformandolo in un prelievo una tantum limitato all’anno 2015 e chiarendo che la ripartizione dell’onere all’interno della filiera deve avvenire in modo proporzionale ai compensi spettanti ai singoli operatori sulla base degli accordi contrattuali vigenti per quell’annualità.

Con tali pronunce, il TAR Lazio ha quindi confermato la legittimità del decreto attuativo dell’Agenzia e rinviato alle sedi civilistiche le eventuali controversie relative ai rapporti economici interni alla filiera del gioco.

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