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Slot e deposito cauzionale: la Corte d’Appello di Milano nega la restituzione al gestore finché restano debiti verso la concessionaria di rete

La Corte d’Appello di Milano ha affrontato una controversia tra un concessionario della rete telematica del gioco lecito e un gestore di apparecchi AWP (le cosiddette slot machine di cui all’articolo 110, comma 6, del TULPS), stabilendo che il deposito cauzionale versato dal gestore non deve essere restituito finché permangono debiti nei confronti del concessionario, anche se derivanti da obblighi sopravvenuti come il prelievo addizionale sul gioco, ovvero la Tassa da 500 milioni applicata alla raccolta delle slot come da Legge di Stabilità.

La vicenda prende origine dal rapporto contrattuale stipulato precedentemente tra il concessionario della rete di gestione del gioco pubblico e il gestore degli apparecchi. In occasione della firma del contratto, il gestore aveva versato un deposito cauzionale di oltre 30.000 euro a garanzia delle obbligazioni previste dal rapporto.

Una volta cessato il contratto, il gestore aveva richiesto la restituzione della cauzione e aveva ottenuto dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma, oltre interessi e spese. La concessionaria di rete si era però opposto al provvedimento sostenendo che la restituzione non fosse ancora dovuta.

Secondo la concessionaria, infatti, il contratto prevedeva espressamente che la cauzione potesse essere liberata soltanto dopo la verifica dell’integrale pagamento di tutte le somme dovute dal gestore. In particolare, la società concessionaria affermava di vantare nei confronti del gestore un credito molto più elevato derivante da obblighi fiscali legati al settore del gioco e sopravvenuti con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità.

In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, la concessionaria aveva chiesto di accertare la compensazione tra le due poste debitorie e, in via riconvenzionale, la condanna del gestore al pagamento della differenza.

Il Tribunale di Milano aveva accolto l’opposizione del concessionario revocando il decreto ingiuntivo e stabilendo che il credito relativo alla cauzione non fosse ancora esigibile. Secondo il giudice di primo grado, infatti, il deposito cauzionale era stato previsto anche a garanzia del pagamento del PREU e di altri oneri dovuti al concessionario.

Il gestore aveva quindi impugnato la decisione davanti alla Corte d’Appello di Milano sostenendo che il deposito fosse stato costituito esclusivamente per garantire il pagamento del PREU, del canone di concessione e del compenso del concessionario, ma non anche del contributo addizionale introdotto successivamente dalla legge di stabilità.

L’appellante aveva inoltre sostenuto che la concessionaria, avendo già avviato un’azione monitoria per ottenere il pagamento del contributo addizionale, non avrebbe potuto trattenere anche la cauzione senza procedere alla sua escussione.

La Corte d’Appello, tuttavia, ha respinto queste argomentazioni. I giudici milanesi hanno chiarito che la clausola contrattuale relativa alla restituzione del deposito cauzionale deve essere interpretata nel senso più ampio: la cauzione può essere restituita solo quando non esistono più somme dovute al concessionario “a qualsiasi titolo”.

Questo significa che anche obblighi sopravvenuti rispetto alla stipula del contratto, come il contributo addizionale ovvero la Tassa da 500 milioni, rientrano tra le poste che possono impedire la restituzione del deposito.

Nel caso specifico, la posizione debitoria del gestore risultava già accertata da decisioni giudiziarie di merito che avevano riconosciuto la legittimità della richiesta del concessionario per il pagamento delle somme dovute. La Corte ha quindi ritenuto che non vi fossero ragioni per considerare inesistente quel debito o per sospendere la decisione in attesa del giudizio definitivo.

Di conseguenza, la restituzione della cauzione non può essere richiesta finché tale debito non sia estinto. Solo dopo il pagamento integrale delle somme dovute – e in assenza di ulteriori pendenze – il gestore potrà ottenere la restituzione del deposito, eventualmente anche tramite accordi di compensazione tra le parti.

La Corte ha inoltre respinto l’argomento secondo cui il gestore avrebbe diritto a ottenere un titolo esecutivo da utilizzare in compensazione con eventuali crediti della concessionaria. Secondo i giudici, infatti, il diritto alla restituzione della cauzione non è ancora attuale né esigibile, proprio perché la condizione prevista dal contratto non si è verificata. nb

Redazione Jamma
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