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Slot e cancellazione dal RIES, TAR Lazio: “Niente sospensiva se c’è attività di pubblico esercizio”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta da un operatore del settore del gioco attivo in Veneto, contro una serie di provvedimenti adottati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fissando la trattazione collegiale del ricorso alla camera di consiglio del 23 marzo 2026.

Il giudizio trae origine dall’impugnazione del provvedimento con cui l’Amministrazione ha rigettato un ricorso gerarchico avverso la cancellazione dall’elenco RIES, disposta dalla Direzione Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia – S.O.T. di Padova. A tale cancellazione ha fatto seguito anche l’ordine rivolto al concessionario di Stato di interrompere il rapporto contrattuale con l’operatore interessato.

Nel ricorso è stata avanzata richiesta di sospensione cautelare con decreto presidenziale, ai sensi dell’articolo 56 del Codice del processo amministrativo, sostenendo l’esistenza di un pregiudizio grave e immediato derivante dagli effetti dei provvedimenti impugnati. L’istanza mirava a ottenere una tutela urgente in attesa della decisione collegiale.

Il Presidente della Sezione Quarta Ter del Tribunale ha tuttavia ritenuto che non ricorressero i presupposti di estrema gravità e urgenza richiesti dalla norma per l’adozione di misure cautelari monocratiche. In particolare, nel decreto viene evidenziato come la situazione rappresentata non fosse tale da impedire la dilazione sino alla data della camera di consiglio, anche in considerazione del fatto che il ricorrente svolge ulteriore attività economica come pubblico esercizio, con somministrazione di alimenti e bevande.

Alla luce di tali elementi, l’istanza cautelare è stata respinta, senza entrare nel merito della legittimità dei provvedimenti amministrativi contestati. Il Tribunale ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio nella sede collegiale, fissando la discussione per il 23 marzo 2026, quando verranno esaminate le domande cautelari e le questioni di merito sollevate nel ricorso.

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