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Slot, contatori alterati: gestore assolto nel penale, ma la Corte Tributaria presenta il conto milionario

Una vicenda complessa, che attraversa penale e tributario e finisce per ribaltarsi completamente nel secondo grado di giudizio. Al centro, un accertamento da oltre 1,3 milioni di euro tra imposta e sanzioni legato al Prelievo erariale unico (PREU) su apparecchi da gioco, e una questione tutt’altro che marginale: può una decisione penale assolvere anche in sede tributaria?

La storia inizia con un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a una società operante nel settore degli apparecchi da intrattenimento. L’atto riguarda il PREU per l’anno 2017 e contesta un recupero di oltre 395.000 euro, a cui si aggiungono sanzioni per 950.000 euro. Alla base dell’accertamento, la presunta “rimozione dei sigilli delle macchine ‘conta giocate’” e anomalie nella registrazione delle giocate. La società impugna l’atto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sostenendo l’infondatezza della pretesa e contestando, in particolare, l’entità delle sanzioni, calcolate nella misura del 240%. Ma il punto decisivo della difesa è un altro: la produzione della sentenza penale del Tribunale di Roma, che aveva già affrontato la vicenda sotto il profilo della responsabilità personale. In quel procedimento, infatti, il legale rappresentante della società era accusato di aver “alterato il sistema informatico dei contatori di gioco tramite manomissione della memoria […] in modo da non consentire il diretto computo degli importi dovuti a titolo di tassa”. Ma il giudice penale conclude diversamente, rilevando che “non risulta come solidamente sostenibile la riconducibilità della contestata manomissione” e dichiarando, ai sensi dell’articolo 425 del codice di procedura penale, “non luogo a procedere […] per non aver commesso il fatto”.

È proprio questo passaggio a orientare la decisione del primo grado tributario. La Corte, richiamando la sentenza penale, osserva che “doveva esser provato che c’erano stati momenti di manomissione e ad opera di chi, ma è cosa che la medesima autorità giudiziaria non è riuscita a fare” e accoglie il ricorso, annullando integralmente l’atto impositivo: “Il ricorso appare fondato ed è accolto; per l’effetto, è disposto l’annullamento dell’atto impugnato”.

Sembra la chiusura della vicenda. Ma è solo il primo tempo.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli impugna la sentenza e porta il caso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio. Ed è qui che il quadro cambia radicalmente. Il cuore dell’appello è un punto giuridico preciso: l’autonomia tra giudizio penale e giudizio tributario. Secondo l’Amministrazione, il giudice di primo grado avrebbe errato nel fondare la propria decisione “esclusivamente sulla sentenza penale”, senza una valutazione autonoma degli elementi rilevanti ai fini fiscali.

La Corte d’appello accoglie questa impostazione. Nella motivazione si legge chiaramente che la sentenza di primo grado ha operato “una automatica trasposizione in sede tributaria della sentenza penale di proscioglimento”, senza considerare che i due giudizi hanno oggetti diversi. Il passaggio chiave è netto: “Il giudice penale ha ritenuto di non procedere […] facendo una prognosi negativa circa la sussistenza di prove sufficienti per dimostrare la sua colpevolezza. In sede amministrativa invece, l’oggetto dell’accertamento è limitato ai presupposti” previsti dalla normativa sul PREU.

E qui entra in gioco un elemento decisivo, spesso trascurato fuori dalle aule di giustizia: la responsabilità solidale. La normativa prevede infatti che, anche quando non sia possibile individuare l’autore materiale dell’illecito, alcuni soggetti – tra cui il gestore o il detentore degli apparecchi – possano essere chiamati a rispondere comunque delle somme dovute. La Corte lo esplicita in modo diretto: “la non colpevolezza […] non esclude la responsabilità in solido della società”. Un principio che ribalta completamente l’esito del primo grado.

A rafforzare questa conclusione c’è un ulteriore elemento probatorio, ritenuto decisivo: la “discrepanza tra i dati dei contatori […] e i dati […] trasmessi […] al dispositivo di controllo”, discrepanza “attestata dalla Sogei e non contestata”. Su questa base, l’appello viene accolto e la legittimità dell’accertamento confermata. La conseguenza è pesante anche sul piano economico: oltre al recupero fiscale, la società viene condannata al pagamento delle spese di giudizio, quantificate complessivamente in 12.000 euro.

La vicenda, letta nel suo insieme, mette in luce un punto cruciale per il settore del gioco: il rapporto tra responsabilità penale e responsabilità fiscale non è lineare. L’assoluzione in sede penale – anche con formula ampia – non chiude automaticamente la partita sul piano tributario. Al contrario, come dimostra questo caso, il sistema del PREU si fonda su presupposti autonomi, che possono prescindere dall’individuazione dell’autore materiale dell’illecito. È una logica che privilegia la tutela dell’interesse erariale, anche a costo di ampliare il perimetro della responsabilità.

Il risultato è un quadro in cui operatori e società del settore devono muoversi con estrema cautela. Perché, come emerge chiaramente da questa sentenza, vincere nel penale non significa necessariamente aver chiuso i conti con il fisco. nb

Redazione Jamma
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