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Slot: certificazioni e nulla osta non bastano, il rischio economico è sempre del gestore

Con una sentenza di questi giorni la Corte d’Appello di Roma torna su un tema centrale per il settore del gioco fisico: il valore delle certificazioni e dei nulla osta rilasciati dall’Amministrazione per gli apparecchi da intrattenimento a vincita e i limiti della responsabilità pubblica quando tali apparecchi risultano, in un secondo momento, irregolari o inutilizzabili.

La vicenda giudiziaria nasce dall’azione risarcitoria proposta da un operatore che aveva acquistato apparecchi da gioco ex articolo 110, comma 6, TULPS, muniti di certificato di esito positivo della verifica tecnica e di nulla osta alla distribuzione. Gli apparecchi, tuttavia, si erano successivamente rivelati non conformi e l’operatore aveva proceduto alla loro dismissione anticipata, chiedendo allo Stato il risarcimento dei danni subiti.

Nel dettaglio, la richiesta risarcitoria ammontava a oltre 1,3 milioni di euro: 1.266.000 euro a titolo di lucro cessante e 35.000 euro a titolo di danno emergente, oltre accessori. Secondo l’operatore, la responsabilità doveva essere imputata all’Amministrazione per aver rilasciato certificazioni che avrebbero ingenerato un legittimo affidamento sulla piena regolarità e utilizzabilità degli apparecchi.

La Corte d’Appello ha però confermato integralmente la decisione di primo grado, respingendo l’appello e chiarendo in modo netto la portata giuridica delle certificazioni ADM.

I giudici affermano che “il rilascio del certificato di esito positivo della verifica tecnica e del nulla osta alla distribuzione non integra un’assunzione di responsabilità da parte dell’Amministrazione circa la perdurante conformità dell’apparecchio nel corso del tempo”. Si tratta di un passaggio chiave, perché delimita con precisione il significato di tali atti amministrativi.

Secondo la sentenza, le certificazioni attestano esclusivamente la conformità del modello alle prescrizioni tecniche vigenti al momento della verifica, sulla base delle caratteristiche dichiarate dal produttore. La Corte precisa infatti che “i provvedimenti autorizzativi si fondano sulle informazioni tecniche fornite dal produttore e non comportano un controllo costante sull’intera fase di utilizzo dell’apparecchio”. Ne consegue che la certificazione non può essere letta come una garanzia assoluta né come una copertura del rischio economico connesso all’attività del gestore.

Uno dei punti più rilevanti per gli operatori riguarda il tema dell’affidamento. La Corte riconosce che l’operatore può fare affidamento sulla regolarità iniziale dell’apparecchio, ma chiarisce che tale affidamento ha limiti ben precisi. Nella sentenza si legge che “l’affidamento dell’operatore economico non può estendersi fino a ricomprendere la garanzia della stabilità nel tempo dell’investimento effettuato”. Il giudice sottolinea inoltre che chi opera nel settore del gioco pubblico è un soggetto professionalmente qualificato, inserito in un contesto fortemente regolato, e deve quindi tenere conto del rischio di verifiche successive, modifiche normative e sopravvenienze tecniche.

La Corte esclude anche che tra Amministrazione e gestore possa configurarsi un rapporto qualificato idoneo a fondare una responsabilità di tipo contrattuale. Viene affermato espressamente che “non è configurabile un contatto sociale qualificato tale da fondare una responsabilità contrattuale dell’Amministrazione nei confronti dell’operatore”. L’eventuale responsabilità, ove ne ricorrano i presupposti, resta quindi confinata nell’ambito dell’articolo 2043 del codice civile, con conseguente applicazione del termine di prescrizione proprio della responsabilità extracontrattuale e con un onere probatorio particolarmente gravoso per il danneggiato.

Un altro passaggio di interesse per i gestori di slot riguarda la qualificazione della dismissione degli apparecchi. La Corte osserva che la scelta di dismettere anticipatamente le macchine, anche se su indicazione dell’Amministrazione, rientra nella sfera delle decisioni imprenditoriali dell’operatore e non può essere automaticamente imputata all’azione o all’inerzia dell’Amministrazione. In questo senso, la sentenza afferma che il danno lamentato non può essere ricondotto in modo diretto e immediato al rilascio delle certificazioni.

Nel complesso, la decisione della Corte d’Appello di Roma offre una lettura rigorosa e, per certi versi, penalizzante per gli operatori, del ruolo delle certificazioni nel settore delle slot. I nulla osta e i certificati ADM restano strumenti indispensabili per operare, ma non rappresentano una garanzia di redditività né una tutela automatica contro il rischio regolatorio e tecnico. Il rischio d’impresa, anche in presenza di apparecchi formalmente certificati, rimane in capo al gestore.

Per chi opera sul territorio, la sentenza è un richiamo esplicito alla necessità di valutare con attenzione l’intera filiera di responsabilità, a partire dai rapporti contrattuali con produttori e distributori, e di non considerare la certificazione amministrativa come uno scudo assoluto. Un principio che assume un peso ancora maggiore in un settore come quello del gioco pubblico, dove l’evoluzione normativa e tecnica continua a incidere in modo diretto sugli investimenti. nb

Redazione Jamma
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