La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7299 del 2026, ha rigettato il ricorso presentato da un imprenditore della provincia di Brescia attivo nel settore degli apparecchi da intrattenimento e delle sale gioco, volto a ottenere la riparazione per ingiusta detenzione. L’uomo era stato sottoposto a custodia cautelare e arresti domiciliari tra il 2020 e il 2022 nell’ambito di un’indagine per reati di riciclaggio e intestazione fittizia di beni, accuse dalle quali era stato poi assolto con formula piena nel 2023. Nonostante l’assoluzione irrevocabile, i giudici di legittimità hanno confermato l’ordinanza della Corte d’Appello di Brescia che negava il diritto all’indennizzo.
Secondo la Suprema Corte, ai fini del risarcimento non è sufficiente l’assoluzione, ma occorre valutare se l’interessato abbia dato causa alla misura cautelare con dolo o colpa grave. Nel caso di specie, i giudici hanno ravvisato una condotta ostativa in quella che è stata definita una “opaca gestione economica e finanziaria” delle attività commerciali intraprese con un socio, ritenuto il reale dominus delle operazioni. All’imprenditore è stata contestata l’accettazione di prestanome per l’intestazione di quote societarie relative a una sala slot VLT e la consapevolezza che parte dei capitali investiti fossero di provenienza incerta o non tracciabile.
Dagli atti sono emersi elementi ritenuti idonei a generare una “falsa apparenza” di reità al momento dell’arresto, tra cui la prassi di recuperare dai vincitori le schedine vincenti pagando loro in nero la vincita per poi ottenere direttamente la riscossione di quanto dovuto. È stata inoltre rilevata la prosecuzione dei rapporti d’affari nonostante la conoscenza di contesti vicini alla criminalità o soggetti gravati da misure interdittive antimafia. La Cassazione ha dunque ribadito che tali comportamenti, pur non integrando necessariamente un illecito penale accertato, configurano una colpa grave sul piano indennitario, in quanto idonei a trarre in inganno l’autorità giudiziaria sulla configurabilità dei reati. L’imprenditore è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.







