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Settimo Milanese (MI), annullamento ordinanza su limiti orari giochi: il Tar chiude il contenzioso

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in un giudizio avente ad oggetto la disciplina degli orari di esercizio delle sale giochi, delle sale VLT, delle sale scommesse e degli apparecchi con vincita in denaro nel Comune di Settimo Milanese (MI).

Il ricorso era stato presentato da una società operante nel settore del gioco lecito contro un’ordinanza sindacale del 10 aprile 2024, con cui il Comune aveva regolamentato gli orari di apertura delle attività e il funzionamento degli apparecchi da gioco. Il provvedimento era stato pubblicato all’Albo Pretorio comunale dall’11 al 26 aprile 2024.

Nel giudizio erano stati impugnati anche, in via subordinata, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie legate al gioco d’azzardo lecito, il regolamento stesso e la relativa relazione istruttoria, oltre a ogni atto presupposto o conseguente.

Il Comune si era costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Successivamente, con ordinanza del 20 dicembre 2024, l’amministrazione comunale ha annullato in autotutela l’ordinanza sindacale oggetto di impugnazione.

A seguito di tale annullamento, le parti hanno depositato una memoria congiunta, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’articolo 34, comma 5, del Codice del processo amministrativo. Le parti hanno inoltre concordato sulla compensazione integrale delle spese di lite, con rimborso del contributo unificato versato dalla società ricorrente a carico del Comune.

All’udienza pubblica del 20 gennaio 2026 il Collegio ha preso atto dell’intervenuta eliminazione del provvedimento impugnato e del conseguente venir meno dell’interesse alla decisione nel merito, dichiarando definitivamente cessata la materia del contendere.

Il TAR ha quindi disposto la compensazione delle spese processuali, fatto salvo l’obbligo per il Comune di rimborsare alla parte ricorrente i contributi unificati effettivamente versati.

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