Una controversia relativa alla riscossione di sanzioni amministrative nel settore degli apparecchi da gioco a vincita si è conclusa con una pronuncia di difetto di giurisdizione da parte della Corte di Giustizia Tributaria, che ha stabilito come la materia debba essere esaminata dal giudice ordinario e non da quello tributario.
La vicenda prende il via con il ricorso presentato contro una cartella di pagamento emessa per il recupero di somme derivanti da violazioni della disciplina sugli apparecchi da intrattenimento prevista dall’articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il contribuente sosteneva di non aver mai ricevuto gli atti precedenti alla cartella e di non avere alcun collegamento con la società indicata come coobbligata al momento dei fatti contestati. Da tali circostanze faceva discendere la nullità dell’atto per mancata notifica degli atti prodromici, la lesione del diritto di difesa e l’intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, costituendosi in giudizio, ha invece evidenziato che la pretesa trovava origine in un accertamento effettuato presso una sala Videolottery, nel corso del quale il ricorrente era stato individuato come preposto e destinatario della contestazione relativa all’utilizzo di apparecchi non conformi alla normativa vigente. L’amministrazione ha inoltre ricordato che il procedimento sanzionatorio si era sviluppato attraverso la redazione del verbale di accertamento e la successiva emissione dell’ordinanza-ingiunzione, poi impugnata davanti al giudice civile. Tale giudizio si era concluso con una decisione sfavorevole al ricorrente, ormai passata in giudicato.
Anche l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha eccepito il difetto di giurisdizione, sottolineando di aver svolto esclusivamente l’attività di riscossione sulla base del ruolo trasmesso dall’ente creditore e di non avere alcun coinvolgimento nella formazione del credito o nella legittimità degli atti presupposti.
I giudici hanno accolto le eccezioni preliminari formulate dalle amministrazioni resistenti. Secondo la Corte Tributaria di XXX , la controversia riguarda somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell’articolo 110 Tulps e non tributi in senso proprio. Per questo motivo la materia non rientra tra quelle attribuite alla giurisdizione tributaria dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
La natura non tributaria del credito è stata ritenuta decisiva. Il collegio ha quindi dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, disponendo la prosecuzione della controversia davanti al giudice ordinario competente. La questione preliminare è stata considerata assorbente rispetto a tutte le altre censure formulate dal contribuente, comprese quelle relative alla notifica degli atti precedenti, all’asserita estraneità ai fatti contestati e alla prescrizione delle sanzioni.
La decisione offre l’occasione per ribadire un principio consolidato nella giurisprudenza. La giurisdizione tributaria è infatti limitata alle controversie aventi ad oggetto tributi e relativi accessori, mentre le sanzioni amministrative previste dalla normativa di pubblica sicurezza e dalla disciplina dei giochi restano devolute alla cognizione del giudice ordinario. Il criterio determinante non è rappresentato dallo strumento utilizzato per la riscossione, che può essere anche la cartella di pagamento, bensì dalla natura sostanziale del credito azionato.
La pronuncia assume particolare rilievo per il settore del gioco pubblico, dove non è raro che le sanzioni amministrative vengano riscosse attraverso le procedure tipiche della riscossione coattiva. Il rischio, in questi casi, è quello di ritenere erroneamente competente il giudice tributario sulla base della forma dell’atto notificato. La sentenza chiarisce invece che occorre sempre verificare l’origine della pretesa economica: se essa deriva da una sanzione amministrativa per violazioni della disciplina degli apparecchi da gioco, la tutela giurisdizionale appartiene al giudice ordinario.
Nel caso esaminato, inoltre, la presenza di un precedente giudicato formatosi sull’ordinanza-ingiunzione avrebbe probabilmente reso particolarmente complessa qualsiasi ulteriore contestazione nel merito della pretesa sanzionatoria. Tuttavia la Corte non è entrata in tali questioni, ritenendo assorbente il difetto di giurisdizione e limitandosi a dichiarare la propria incompetenza, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle amministrazioni resistenti.
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