Nel settore del gioco pubblico torna al centro il tema, tutt’altro che nuovo, del rapporto tra continuità aziendale e titoli autorizzatori. A chiarirne ancora una volta i confini è il Tar Veneto, che con una recente sentenza ha respinto il ricorso presentato da una imprenditrice intenzionata a subentrare nella gestione di una sala VLT, vedendosi negare dalla Questura il rilascio della licenza ex art. 88 TULPS.
La vicenda nasce da un’operazione di cessione d’azienda conclusa nell’ottobre 2025. L’acquirente aveva rilevato un’attività di gioco lecito già esistente dal 2017, comprensiva di locali, contratti e rapporto con il concessionario statale. Pochi giorni dopo aveva quindi presentato domanda per ottenere una nuova licenza a proprio nome, sostenendo di trovarsi di fronte a un semplice subentro e non a una nuova installazione.
La Questura, però, ha rigettato l’istanza. Il motivo è legato alla normativa regionale veneta sul gioco, che vieta l’apertura di sale e l’installazione di apparecchi entro 400 metri dai cosiddetti “luoghi sensibili”. Nel caso specifico, la sala risultava troppo vicina sia a un centro di culto sia a un poliambulatorio. Secondo l’amministrazione, non si trattava di una prosecuzione dell’attività, ma di una nuova apertura, soggetta quindi ai limiti distanziometrici.
Da qui il ricorso al Tar, costruito su una linea difensiva chiara: la ricorrente ha sostenuto che l’attività fosse già esistente e dunque esclusa dall’applicazione della legge regionale, che fa salve le sale operative prima della sua entrata in vigore. Inoltre, ha contestato che la revoca della licenza al precedente titolare potesse produrre effetti anche nei suoi confronti, richiamando il principio di personalità dei titoli di polizia.
Il Tribunale ha però ribaltato questa impostazione. Il punto decisivo, secondo i giudici, è che al momento della cessione e della successiva domanda di licenza l’attività non era più “esistente” in senso giuridico. La licenza originaria era stata infatti revocata mesi prima, con un provvedimento confermato dallo stesso Tar e non sospeso in appello.
Questa circostanza ha prodotto una vera e propria soluzione di continuità: senza un titolo autorizzatorio valido, l’attività di gioco non può considerarsi operativa. Di conseguenza, chi subentra non prosegue un’attività esistente, ma avvia una nuova iniziativa imprenditoriale, anche se negli stessi locali e con la stessa organizzazione aziendale.
È proprio su questo passaggio che si innesta l’interpretazione della clausola di salvaguardia prevista dalla legge regionale. Secondo il Tar, la deroga ai limiti distanziometrici serve a tutelare attività realmente in esercizio, evitando che perdano valore a causa della normativa sopravvenuta. Ma quando l’attività è già cessata per effetto della revoca della licenza, questa tutela non ha più ragione di esistere.
Accogliere la tesi della ricorrente, osservano i giudici, significherebbe di fatto consentire un aggiramento della disciplina regionale, permettendo nuove aperture in luoghi altrimenti vietati attraverso operazioni di cessione d’azienda.
Respinte anche le altre censure. Il Tar ha escluso che la Questura abbia attribuito effetti “ultra-soggettivi” alla revoca del precedente titolo: il diniego non deriva da quella revoca in sé, ma dall’applicazione della normativa vigente sulle distanze. Allo stesso modo, è stata ritenuta irrilevante la pendenza dell’appello contro la precedente sentenza, poiché la decisione resta esecutiva fino a eventuale sospensione.
Sul tema dei luoghi sensibili, il Tribunale ha chiarito che è sufficiente la presenza anche di uno solo di essi per rendere legittimo il diniego. Nel caso concreto, il poliambulatorio risultava attivo prima della presentazione della domanda, elemento sufficiente a far scattare il divieto. Quanto al centro culturale utilizzato come luogo di culto, le verifiche della polizia locale hanno confermato la sua effettiva destinazione, rendendo infondate le contestazioni della ricorrente.
Infine, è stata respinta anche la doglianza relativa al presunto scostamento tra preavviso di rigetto e provvedimento finale: secondo il Tar, le motivazioni sono rimaste coerenti e la ricorrente ha avuto piena possibilità di difendersi nel corso del procedimento.







