Pubblicata il 12 gennaio 2026, una sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, interviene su un diniego di licenza per l’apertura di una sala destinata a giochi leciti, annullando il provvedimento della Questura e chiarendo importanti profili procedimentali e interpretativi in materia di applicazione del cosiddetto distanziometro regionale.
La vicenda prende le mosse dall’istanza presentata da una società per ottenere l’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 86 del TULPS, all’esercizio di una sala pubblica destinata esclusivamente all’installazione di quattro tavoli da biliardo. L’amministrazione competente aveva rigettato la domanda ritenendo violata la legge regionale siciliana n. 24 del 2020, che impone distanze minime tra le sale da gioco e determinati luoghi sensibili, in quanto i locali risultavano collocati a distanza inferiore rispetto a una chiesa e a una scuola primaria.
Il Tar ha innanzitutto accolto la censura relativa alla violazione dell’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990. Dal fascicolo di causa non è infatti emersa alcuna prova dell’avvenuta comunicazione del preavviso di rigetto, nonostante il decreto impugnato facesse riferimento a un atto di avvio di un presunto procedimento finalizzato al rigetto. Secondo il Collegio, oltre all’imprecisione concettuale di tale formula, l’amministrazione non ha dimostrato di aver garantito il contraddittorio procedimentale, né ha prodotto in giudizio la comunicazione asseritamente inviata. Il giudice ha ricordato che, a seguito della modifica normativa introdotta nel 2020, la violazione del preavviso di rigetto non è più sanabile invocando la natura vincolata dell’atto, risultando espressamente esclusa l’applicazione dell’articolo 21-octies in tali ipotesi.
Sotto questo profilo, il Tar ha inoltre escluso che il diniego potesse qualificarsi come atto meramente vincolato. La decisione amministrativa, infatti, presupponeva una valutazione interpretativa sull’ambito di applicazione della legge regionale sul distanziometro, e in particolare sulla nozione di sale adibite prevalentemente al gioco con vincita in denaro. Si tratta, secondo il giudice, di un accertamento che implica margini di apprezzamento e che rende tanto più rilevante la partecipazione procedimentale del privato.
Nel merito, il Tribunale ha accolto anche la doglianza relativa all’errata applicazione della normativa regionale. La legge siciliana n. 24 del 2020, osserva la sentenza, circoscrive espressamente il proprio campo di applicazione ai locali in cui è prevalente l’attività di gioco con vincita in denaro, praticata mediante apparecchi disciplinati dall’articolo 110 del TULPS. Nel caso esaminato, l’attività richiesta riguardava esclusivamente tavoli da biliardo, rientranti tra i giochi di abilità senza distribuzione di premi in denaro, disciplinati dal comma 7 dell’articolo 110. Secondo il Tar, estendere il distanziometro a simili fattispecie si pone in contrasto con il tenore letterale della norma e con la sua ratio, che è quella di prevenire il disturbo da gioco d’azzardo.
Il Collegio ha richiamato anche l’elenco degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici esentati, adottato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nel 2022, rilevando come l’inclusione dei biliardi tra i giochi basati sulla sola abilità avrebbe dovuto indurre l’amministrazione a una più attenta valutazione dell’effettiva riconducibilità dell’attività proposta alla disciplina restrittiva regionale. In assenza di elementi che dimostrassero la presenza di giochi con vincita in denaro o la prevalenza di tali attività, il diniego è stato ritenuto illegittimo.
Accolta la domanda di annullamento, il Tar ha invece respinto la richiesta di risarcimento del danno. Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, richiamato diffusamente in sentenza, l’annullamento di un atto che comporta la riedizione del potere amministrativo non consente, di per sé, di riconoscere il risarcimento, in mancanza di un accertamento definitivo sulla spettanza del bene della vita richiesto. Nel caso di specie, l’amministrazione dovrà nuovamente pronunciarsi sull’istanza, esercitando il proprio potere nel rispetto delle garanzie procedimentali, e solo all’esito di tale nuova valutazione potrà eventualmente porsi una questione risarcitoria.
È stata infine respinta anche la domanda di condanna per responsabilità aggravata, ritenendo il Collegio che la difesa dell’amministrazione non abbia travalicato i limiti della normale dialettica processuale. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, con condanna al pagamento delle spese processuali e alla rifusione del contributo unificato.







