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Sale Bingo e VLT, il TAR Lazio: ADM non deve intervenire nelle controversie tra gestori e concessionari se la raccolta prosegue regolarmente

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato da un gestore di due sale Bingo e dal concessionario di rete subentrato, che chiedevano all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di revocare i titoli autorizzativi rilasciati al precedente concessionario delle VLT.

La vicenda nasce dalla cessazione del rapporto contrattuale tra il gestore delle sale e il concessionario che fino a quel momento aveva gestito gli apparecchi VLT presenti nei locali. Dopo l’ingresso del gestore in un nuovo gruppo societario, era stato deciso di sostituire il concessionario di rete con un altro operatore. Il precedente concessionario, tuttavia, aveva contestato la decisione, dando avvio a un contenzioso civile.

Una sentenza del Tribunale di Roma aveva accertato la cessazione del rapporto contrattuale tra le parti e ordinato al concessionario uscente di scollegare e rimuovere gli apparecchi ancora collegati alla propria rete. Sulla base di tale decisione, il gestore delle sale aveva chiesto ad ADM di revocare i titoli autorizzativi del concessionario uscente, così da consentire il subentro del nuovo concessionario.

L’Agenzia aveva però respinto la richiesta, rilevando che, nonostante la controversia tra le parti, nelle due sale la raccolta del gioco non si era mai interrotta e che il contenzioso aveva natura essenzialmente privatistica.

Il TAR ha condiviso questa impostazione. Secondo i giudici, il conflitto tra gestore della sala e concessionario riguarda i loro rapporti contrattuali e non incide sul rapporto concessorio tra ADM e il concessionario della rete. La convenzione di concessione, osserva il Collegio, attribuisce infatti carattere prioritario alla continuità della raccolta del gioco, interesse pubblico che prevale anche in presenza di controversie tra operatori.

Poiché nelle sale l’attività di gioco è sempre proseguita regolarmente, non ricorrevano i presupposti per revocare o annullare i certificati autorizzativi del concessionario. L’operato dell’Agenzia è stato quindi ritenuto conforme sia alla convenzione di concessione sia alle proprie circolari applicative, che prevedono interventi solo nei casi di effettiva interruzione della raccolta o di altre situazioni specificamente disciplinate.

Il TAR ha inoltre respinto le censure relative alla presunta violazione delle garanzie partecipative, ritenendo che un eventuale coinvolgimento delle società ricorrenti nel procedimento amministrativo non avrebbe comunque modificato l’esito della vicenda, proprio perché la raccolta di gioco non aveva subito alcuna interruzione.

Respinta anche la richiesta di risarcimento del danno, mentre le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Redazione Jamma
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