Il Tar del Lazio torna a pronunciarsi su una controversia che coinvolge il settore del gioco e, in particolare, i rapporti economici tra operatori e amministrazione. Con l’ordinanza n. 2389 del 22 aprile 2026, la Sezione Quarta Ter ha respinto l’istanza cautelare presentata da Global Starnet Ltd contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La società aveva impugnato il provvedimento con cui, lo scorso 12 febbraio, l’Agenzia aveva rigettato la richiesta di rateizzazione di un debito derivante da una precedente sentenza della Corte dei Conti. L’istanza, presentata nel novembre 2025, mirava a ottenere una dilazione del pagamento, ma l’amministrazione aveva negato questa possibilità.
Nel corso della fase cautelare, i giudici amministrativi hanno escluso la sussistenza del cosiddetto fumus boni iuris, ossia la plausibilità giuridica della pretesa avanzata dalla ricorrente. Alla base della decisione c’è una valutazione sulla natura dell’atto impugnato: secondo il Tar, non si tratterebbe di un provvedimento amministrativo in senso stretto, ma di un atto espressione dell’autonomia negoziale della pubblica amministrazione.
Da qui la conseguenza più rilevante sotto il profilo giurisdizionale. La controversia, infatti, non rientrerebbe nella competenza del giudice amministrativo, bensì in quella del giudice ordinario. Un orientamento che la stessa Sezione aveva già espresso in precedenza, in occasione di un ricorso promosso dalla medesima società contro il silenzio sull’istanza di transazione o rateizzazione.
Alla luce di queste considerazioni, il Tar ha quindi respinto la richiesta di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, lasciando ferme le determinazioni dell’Agenzia. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.







