Il Tribunale di XXXXX ha respinto l’opposizione proposta da un gestore contro un decreto ingiuntivo emesso per centinaia di migliaia di euro, relativo a rapporti contrattuali collegati alla gestione di apparecchi da gioco e, in larga parte, a somme connesse al prelievo unico erariale e al canone di concessione. La sentenza offre indicazioni rilevanti sul valore della documentazione contabile prodotta dal concessionario, sull’onere di contestazione specifica e sulla disciplina dei ticket Vlt non riscossi.
La controversia nasce dall’opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da una concessionaria di rete per il pagamento di somme maturate nell’ambito di un rapporto contrattuale con un gestore. L’opponente aveva contestato, tra l’altro, la legittimazione attiva della concessionaria, la prova del credito, il calcolo delle somme dovute, lo scomputo di fideiussioni già escusse e alcune partite contabili riferite ad ammanchi registrati presso una sala Vlt. Il giudice ha respinto integralmente l’opposizione, rilevando anzitutto che la legittimazione della concessionaria risultava documentata già nella fase monitoria attraverso il deposito della visura camerale. È stata quindi esclusa la fondatezza dell’eccezione preliminare, costruita sulla presunta mancata produzione della documentazione necessaria.
Uno dei passaggi centrali della decisione riguarda la prova del credito. Il Tribunale ha chiarito che la pretesa non era fondata sulle sole fatture, ma su un più ampio complesso documentale: contratti, disciplina applicabile, comunicazioni contabili, interlocuzioni tra le parti e riepiloghi delle omissioni contestate. Di fronte a tale quadro, la contestazione del gestore è stata ritenuta generica e contraddittoria, quindi insufficiente a far sorgere un effettivo onere di ulteriore prova a carico della concessionaria. L’elemento più significativo della pronuncia è il richiamo all’articolo 115 del codice di procedura civile. Secondo il Tribunale, per mettere realmente in discussione una pretesa documentata non basta negare il credito in modo generico: occorre indicare con precisione quali voci siano errate, per quali ragioni tecniche o contabili e in che misura. In assenza di una contestazione puntuale, la documentazione prodotta mantiene piena efficacia probatoria. La sentenza valorizza anche il ruolo dei dati telematici ufficiali relativi al prelievo unico erariale e al canone di concessione. Il giudice richiama la posizione della concessionaria, secondo cui tali dati risultano validati dal partner tecnologico dell’amministrazione statale, ovvero Sogei, trasmessi all’Agenzia delle Entrate, comunicati periodicamente tramite posta elettronica certificata e disponibili nell’area riservata del gestore. Anche su questo punto, la contestazione dell’opponente è stata ritenuta priva del necessario grado di specificità.
Di particolare interesse è poi il passaggio sulle fideiussioni. Il gestore sosteneva che dal debito dovessero essere detratte due somme garantite da fideiussioni, pari a 18 mila e 10.500 euro. Il Tribunale ha però rilevato che la concessionaria aveva documentato l’avvenuta decurtazione di tali importi nella contabilità già prodotta in sede monitoria. Anche in questo caso, la parte opponente non ha indicato quale specifica voce contabile fosse inesatta o perché la ricostruzione dovesse ritenersi fallace.
La decisione affronta infine il tema dei ticket delle videolotteries (Vlt) non riscossi, aspetto particolarmente rilevante sul piano applicativo. Il gestore chiedeva di scomputare dal debito il valore di alcuni ticket rinvenuti dopo una denuncia relativa ad ammanchi presso una sala. Il Tribunale ha però richiamato la disciplina di settore, secondo cui la richiesta di pagamento del ticket deve avvenire entro 90 giorni dall’emissione. Decorso tale termine, in assenza di richiesta di pagamento, ordine dell’autorità giudiziaria o cause di forza maggiore, le somme devono essere devolute all’erario. Nel caso esaminato, secondo il giudice, il termine era ormai decorso senza che fosse stata presentata una richiesta di riscossione e senza che vi fosse un ordine della magistratura. La concessionaria aveva inoltre documentato l’avvenuto versamento delle somme all’erario, circostanza confermata anche dalla comunicazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli richiamata in sentenza. Ne consegue che quei ticket non potevano più essere utilizzati per ridurre l’esposizione debitoria del gestore.
La pronuncia è interessante perché ribadisce un principio pratico di grande rilievo nei rapporti tra concessionari, gestori ed esercenti: nei contenziosi relativi a somme generate dalla raccolta di gioco, dal prelievo erariale e dagli obblighi concessori, la contestazione deve essere analitica. Non è sufficiente invocare genericamente errori di calcolo, duplicazioni o importi già compensati, soprattutto quando la controparte produce comunicazioni periodiche, riepiloghi contabili e dati provenienti dai sistemi ufficiali. Altro elemento innovativo è la netta valorizzazione della funzione pubblicistica di alcune poste economiche. Il credito azionato non viene letto soltanto come una partita commerciale tra operatori privati, ma anche come somma in parte destinata all’erario e collegata agli obblighi della filiera concessoria. Questo spiega l’attenzione del giudice per la tracciabilità dei dati, per le comunicazioni inviate nel tempo e per la corretta devoluzione dei ticket non riscossi.
Il Tribunale ha quindi confermato il decreto ingiuntivo e condannato il gestore al pagamento delle spese di lite. La decisione rafforza l’orientamento secondo cui, nel settore degli apparecchi e delle Vlt, la documentazione contrattuale e contabile della filiera assume un peso decisivo quando non venga contrastata con contestazioni tecniche puntuali e verificabili. nb
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