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Prelievo da 500 milioni su AWP e VLT: il Tar Lazio respinge i ricorsi dei gestori e conferma la legittimità del decreto ADM

Il Tar Lazio ha respinto una serie di ricorsi presentati da società attive nella gestione e nel noleggio di apparecchi da intrattenimento Awp contro il decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) del 15 gennaio 2015, che aveva ripartito tra i concessionari il contributo straordinario da 500 milioni di euro previsto dalla legge di Stabilità 2015.

Le sentenze, pubblicate il 23 febbraio 2026, riguardano diversi operatori del settore che avevano impugnato sia il decreto direttoriale ADM prot. 4076/2015 sia le note con cui i concessionari avevano ribaltato sui gestori, pro quota, l’onere del prelievo.

Il contributo straordinario del 2015

Il contenzioso nasce dall’articolo 1, comma 649, della legge n. 190/2014, che aveva introdotto, a decorrere dal 2015, una riduzione di 500 milioni di euro annui delle risorse destinate ai concessionari e agli operatori della filiera del gioco tramite apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del Tulps (Awp e Vlt).

La norma stabiliva che:

  • i concessionari dovessero versare allo Stato 500 milioni di euro, in proporzione al numero di apparecchi a loro riferibili al 31 dicembre 2014;
  • l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli provvedesse, con decreto, alla ricognizione del numero di apparecchi e alla definizione delle modalità di versamento;
  • i concessionari ripartissero l’onere residuo lungo la filiera.

Successivamente, la legge n. 208/2015 ha abrogato il prelievo a partire dal 2016, trasformandolo di fatto in misura una tantum per il solo 2015, e ha chiarito che la ripartizione interna dovesse avvenire in proporzione ai compensi contrattuali in essere per quell’anno, senza necessità di rinegoziazione.

Difetto di giurisdizione sulle note dei concessionari

Il Tar ha dichiarato inammissibili, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, le domande di annullamento delle note con cui i concessionari avevano richiesto ai gestori il pagamento della quota di contributo.

Secondo il Collegio, infatti, si tratta di rapporti di natura privatistica, fondati su contratti tra concessionario e gestore, estranei al rapporto concessorio con l’Amministrazione. Le eventuali contestazioni sulla ripartizione interna dell’onere devono quindi essere devolute al giudice ordinario.

Decreto ADM legittimo

Nel merito, il Tar ha respinto le censure contro il decreto direttoriale del 15 gennaio 2015.

I giudici hanno evidenziato che la norma primaria imponeva di ripartire i 500 milioni tra i concessionari “in quota proporzionale al numero di apparecchi” riferibili a ciascuno alla data del 31 dicembre 2014, senza distinguere tra Awp e Vlt in base alla redditività.

L’Agenzia si è limitata a:

  • effettuare la ricognizione numerica degli apparecchi (Awp e Vlt);
  • distribuire il contributo in proporzione al numero censito;
  • stabilire le modalità di versamento in due rate (40% entro aprile e 60% entro ottobre).

Non era invece previsto alcun potere dell’ADM di differenziare l’incidenza del prelievo tra le diverse tipologie di apparecchi o di intervenire sulla ripartizione interna alla filiera.

Questioni di costituzionalità respinte

Le società ricorrenti avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale per presunta violazione degli articoli 3, 23, 41, 42 e 53 della Costituzione, sostenendo tra l’altro:

  • la lesione del principio di capacità contributiva, per l’equiparazione tra Awp (meno redditizie) e Vlt (più redditizie);
  • la violazione della riserva di legge in materia tributaria;
  • un effetto sostanzialmente espropriativo o limitativo della libertà di iniziativa economica.

Il Tar ha ritenuto tali questioni manifestamente infondate.

In particolare, ha osservato che:

  • il legislatore gode di ampia discrezionalità nella configurazione dei tributi;
  • si trattava di un’imposta indiretta straordinaria, collegata all’immissione in commercio dell’apparecchio e alla sua potenziale redditività;
  • la successiva norma interpretativa del 2015 ha chiarito che l’onere, all’interno della filiera, deve essere ripartito in proporzione ai compensi contrattuali effettivamente spettanti a ciascun operatore per il 2015.

Il Collegio ha inoltre escluso che il contributo abbia avuto natura espropriativa o che sia stata dimostrata, in concreto, un’incidenza tale da compromettere la libertà d’impresa.

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