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Modena: il Consiglio di Stato conferma l’ordinanza sugli orari delle slot

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha respinto l’appello presentato da una società che gestisce una sala bingo nel Comune di Modena, confermando la legittimità dell’ordinanza sindacale del 13 marzo 2017 che disciplina gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago previsti dall’art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S.

Il ricorso contestava le limitazioni imposte dall’ordinanza, che consentono l’utilizzo degli apparecchi dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22 tutti i giorni, compresi i festivi, sostenendo che l’amministrazione comunale avesse violato il principio di proporzionalità e non avesse svolto un’istruttoria adeguata sul territorio modenese.

Secondo la società appellante, i dati utilizzati dall’ordinanza – derivanti da programmi regionali, rapporti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dall’Istituto Superiore di Sanità – non dimostrerebbero in modo specifico l’esistenza di un reale pericolo di ludopatia nel Comune di Modena, e non giustificherebbero le limitazioni orarie previste.

Il Consiglio di Stato ha però rilevato che il Comune, in collaborazione con il Servizio dipendenze dell’Azienda USL di Modena, aveva condotto un’istruttoria specifica, evidenziando la rilevanza quantitativa e qualitativa della ludopatia sul territorio, con un trend in crescita e conseguenze significative per le famiglie dei soggetti coinvolti. La Sezione ha sottolineato che, nella materia della prevenzione delle dipendenze da gioco, è consentito fare riferimento anche a dati inferenziali e a fatti notori, purché supportati da elementi concreti relativi alla realtà territoriale.

Sulla questione della proporzionalità, il Consiglio di Stato ha confermato che la limitazione ad otto ore giornaliere, distribuite in due fasce (10-13 e 17-22), non costituisce un sacrificio eccessivo per i gestori rispetto all’obiettivo di tutela della salute pubblica. L’unicità dell’orario fissato per tutte le sale giochi e gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco è stata ritenuta giustificata dalla necessità di evitare fenomeni di trasmigrazione dei giocatori tra differenti tipologie di locali, garantendo una regolamentazione uniforme finalizzata a prevenire la ludopatia.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, Sezione II, n. 384 del 2023, e ha condannato la società appellante alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in 3.000 euro a favore del Comune di Modena.

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