La decisione del Tribunale XXX si inserisce nel consolidato filone giurisprudenziale relativo alla tutela dei minori nell’ambito del gioco pubblico e affronta il tema della responsabilità dell’esercente in caso di accesso di soggetti minorenni ad apparecchi con vincita in denaro.
Il Tribunale respinge integralmente l’opposizione proposta contro un’ordinanza-ingiunzione emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per violazione dell’articolo 24, commi 20, 21 e 22, del decreto-legge n. 98 del 2011, confermando la legittimità dell’impianto sanzionatorio e l’adeguatezza dell’istruttoria amministrativa svolta. Sotto il profilo processuale, la pronuncia ribadisce anzitutto il principio, più volte affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa l’amministrazione opposta assume sostanzialmente la posizione di attrice in senso materiale, con conseguente onere di provare i fatti costitutivi della violazione contestata.
Il Tribunale richiama espressamente Cass. civ., sez. I, 7 marzo 2007, n. 5277, valorizzando il criterio di riparto dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c. Una volta assolto tale onere da parte dell’amministrazione, spetta invece all’opponente dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa sanzionatoria. Particolarmente rilevante è poi il passaggio relativo all’efficacia probatoria del verbale redatto dagli agenti accertatori. La sentenza richiama il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o direttamente percepiti senza margini di apprezzamento discrezionale. Vengono richiamate, sul punto, Cass. civ., sez. lav., 11 novembre 2014, n. 23800 e Cass. civ., sez. II, 29 ottobre 2008, n. 25842. Il giudice applica tali principi al caso concreto ritenendo pienamente provata la presenza dei minori nell’area riservata agli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, nonché la loro partecipazione al gioco, circostanze direttamente constatate dagli agenti intervenuti durante il controllo. La pronuncia assume interesse anche nella parte in cui affronta la ratio della normativa di settore. Il Tribunale evidenzia come il divieto di partecipazione dei minori ai giochi con vincita in denaro persegua finalità di tutela della salute pubblica e di prevenzione delle ludopatie, richiamando implicitamente quell’orientamento costituzionale e amministrativo che riconduce la disciplina del gioco pubblico all’ambito della protezione dei soggetti vulnerabili. In tale prospettiva, il giudice adotta un’interpretazione sostanzialistica della condotta vietata. Non assume rilievo, infatti, la circostanza — prospettata dalla difesa — secondo cui eventuali vincite o giocate sarebbero state formalmente riferibili a soggetti maggiorenni.
Secondo il Tribunale, ciò che la norma intende evitare è la stessa esposizione del minore all’attività di gioco con vincita in denaro, ritenuta “ontologicamente pericolosa” per il suo sviluppo psicofisico. Si tratta di un passaggio coerente con l’indirizzo giurisprudenziale che interpreta le disposizioni in materia di tutela dei minori secondo criteri di massima prevenzione. L’obbligo gravante sul gestore viene così configurato come obbligo di vigilanza effettiva e continua, non limitato alla predisposizione di misure formali di controllo. Da questo punto di vista, la sentenza sembra confermare una tendenza interpretativa particolarmente rigorosa nei confronti degli operatori del settore. La mera presenza di aree separate o di limitazioni all’accesso non viene ritenuta sufficiente qualora il sistema di controllo si dimostri concretamente inidoneo a impedire l’ingresso e l’utilizzo degli apparecchi da parte di minori. Interessante anche il richiamo operato dal Tribunale al principio del raggiungimento dello scopo in materia di notificazioni. Pur in presenza di contestazioni relative alla relata di notifica, il giudice ritiene sanato ogni eventuale vizio alla luce della tempestiva proposizione dell’opposizione, aderendo all’orientamento giurisprudenziale che distingue la nullità dall’inesistenza della notificazione e limita quest’ultima alle sole ipotesi di totale carenza degli elementi essenziali dell’atto.
Nel complesso, la decisione si colloca in piena continuità con l’orientamento giurisprudenziale prevalente, confermando la centralità attribuita alla tutela dei minori nel sistema del gioco pubblico e l’elevato standard di diligenza richiesto agli esercenti autorizzati. Non emergono profili innovativi sul piano interpretativo, ma la pronuncia rappresenta un’ulteriore conferma dell’approccio rigoroso adottato dalla giurisprudenza di merito nella repressione delle violazioni connesse all’accesso dei minori ai giochi con vincita in denaro.
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