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Licenza per scommesse e Vlt, il Tar Piemonte sospende il diniego e ordina il riesame

Il Tar Piemonte ha accolto la domanda cautelare presentata da una società che aveva chiesto il rilascio della licenza per la raccolta delle scommesse e l’esercizio del gioco lecito tramite Vlt in un locale situato a Ivrea. Con un’ordinanza pubblicata il 15 gennaio 2026, i giudici amministrativi hanno disposto la sospensione del diniego della Questura di Torino, limitatamente ai fini del riesame dell’istanza.

Il provvedimento impugnato riguardava il rifiuto del rilascio della licenza previsto dall’articolo 10, comma 9-octies, del decreto-legge n. 16 del 2012 e dall’articolo 110, comma 6, lettera b), del TULPS, motivato dalla presunta carenza dei requisiti oggettivi, in particolare con riferimento al rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili.

Nel corso del procedimento amministrativo, la società aveva presentato osservazioni corredate da una perizia tecnica di parte, finalizzata a contestare le misurazioni effettuate. Tali osservazioni non erano state ritenute rilevanti dall’Amministrazione, che aveva richiamato le normative regionali e le direttive del Ministero dell’Interno, attribuendo al Comune la competenza in materia di accertamento delle distanze.

Il Tar, tuttavia, ha ritenuto che la circostanza per cui le misurazioni fossero state effettuate da un ente diverso dalla Questura, nello specifico il Comando di Polizia Municipale, non esonerasse l’Amministrazione dall’obbligo di valutare le osservazioni tecniche presentate dal privato. Secondo i giudici, tali osservazioni avrebbero dovuto essere sottoposte all’esame dello stesso organo che aveva effettuato le misurazioni.

Nel caso concreto, le perizie e le osservazioni procedimentali non sono state trasmesse al Comando di Polizia Municipale di Ivrea né sono state fornite adeguate motivazioni sul loro mancato accoglimento. Una condotta che, secondo il Tar, integra una violazione dell’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, che impone all’Amministrazione di valutare le osservazioni presentate in sede di preavviso di rigetto.

Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha disposto l’accoglimento della misura cautelare ai soli fini del riesame, ordinando alla Questura di riaprire il procedimento in contraddittorio con la società interessata. L’Amministrazione dovrà sottoporre le osservazioni tecniche e la perizia di parte alla valutazione del Comando di Polizia Municipale e concludere il procedimento con un nuovo provvedimento espresso e adeguatamente motivato.

Il Tar ha inoltre fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso al 23 settembre 2026, disponendo la compensazione delle spese di lite per la fase cautelare.

Redazione Jamma
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