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La Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza annulla maxi accertamento PREU da oltre un milione di euro: decisiva l’incompetenza territoriale dell’ufficio

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione 3, ha annullato un avviso di accertamento PREU da 1.051.200 euro emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, riconoscendo l’incompetenza territoriale dell’ufficio che aveva adottato l’atto. La sentenza è stata pronunciata il 13 gennaio 2026, all’esito dell’udienza pubblica tenutasi nella stessa data.

Il collegio giudicante, si è espresso sul ricorso proposto dall’avvocato Luca Giacobbe – studio Giacobbe & Associati – contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione interregionale Campania e Calabria, sede di Cosenza.

Il caso e l’avviso di accertamento

La vicenda trae origine da un controllo effettuato il 29 marzo 2022 da personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla Guardia di Finanza, nel corso del quale, all’interno di un esercizio commerciale, erano stati rinvenuti quattro apparecchi da gioco ex art. 110, comma 6, lettera a) TULPS, risultati manomessi mediante l’utilizzo di schede clonate e dispositivi elettronici non collegati alla rete telematica statale.

Sulla base di tali accertamenti, l’Ufficio dei Monopoli per la Calabria, sede di Cosenza, aveva notificato al titolare dell’esercizio un avviso di accertamento contestando la violazione dell’art. 1, comma 646, lettera A), della legge 190/2014 e determinando il PREU dovuto per l’intero anno 2022, oltre a pesanti sanzioni amministrative.

I motivi del ricorso

Il ricorrente aveva impugnato l’atto sollevando quattro motivi, tra cui l’illegittimità dell’avviso per incompetenza territoriale dell’ufficio emittente, l’errata determinazione della base imponibile, il difetto di legittimazione passiva e la sproporzione delle sanzioni applicate.

La decisione della Corte

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, considerandolo assorbente rispetto agli altri. In particolare, i giudici hanno richiamato l’art. 24, commi 13 e 14, del DL 98/2011, secondo cui l’avviso di accertamento deve essere emesso dall’ufficio finanziario territorialmente competente in base al domicilio fiscale del soggetto al momento della violazione.

Nel caso di specie, è risultato documentalmente che il domicilio fiscale del ricorrente e la sede dell’attività commerciale si trovavano in Campania, e non in Calabria. Di conseguenza, l’atto avrebbe dovuto essere emesso dall’ufficio territorialmente competente per la Campania e non dalla Direzione territoriale Calabria – sede di Cosenza.

La Corte ha inoltre respinto la tesi dell’amministrazione finanziaria, che aveva sostenuto una responsabilità solidale del ricorrente rispetto al proprietario degli apparecchi manomessi. Secondo i giudici, dall’avviso di accertamento emergeva chiaramente la contestazione di una responsabilità diretta e autonoma ex legge 190/2014, non tale da giustificare una deroga alle regole sulla competenza territoriale.

Annullamento dell’atto e condanna alle spese

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza ha accolto il ricorso, annullando integralmente l’avviso di accertamento impugnato e condannando l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in 3.500 euro oltre accessori di legge.

Redazione Jamma
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