La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di XXX, affronta uno dei temi oggi più delicati del contenzioso fiscale legato al gioco pubblico: gli effetti della sentenza penale assolutoria nel processo tributario alla luce del nuovo articolo 21-bis del d.lgs. 74/2000, introdotto dalla riforma del 2024.
La vicenda trae origine da due avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile del pagamento dell’Imposta Unica sui giochi. La pretesa tributaria era collegata al rinvenimento, all’interno di un locale deposito, di sette apparecchi “totem” considerati non conformi alla disciplina prevista dall’articolo 110 del TULPS e già sottoposti a sequestro.
Secondo l’Amministrazione, il contribuente avrebbe avuto la piena disponibilità di fatto dei locali e delle apparecchiature, partecipando inoltre alle operazioni di verifica senza contestare la propria estraneità ai fatti. Gli elementi valorizzati dall’Ufficio erano molteplici: la presenza del contribuente durante il controllo, la disponibilità delle chiavi degli apparecchi, il rinvenimento di denaro contante all’interno dei totem e il fatto che gli stessi apparecchi fossero già stati oggetto di precedenti sequestri. Il ricorrente ha però contestato integralmente la ricostruzione dell’Agenzia, sostenendo l’assenza di prova circa la propria soggettività passiva e richiamando soprattutto il parallelo procedimento penale, conclusosi con sentenza irrevocabile di assoluzione “perché il fatto non sussiste”.
Ed è proprio su questo punto che si concentra il cuore della decisione.
Il Collegio ripercorre il nuovo quadro normativo introdotto dall’articolo 21-bis del d.lgs. 74/2000, oggi trasfuso nell’articolo 119 del Testo unico della giustizia tributaria. La norma attribuisce efficacia di giudicato nel processo tributario alle sentenze penali irrevocabili di assoluzione pronunciate all’esito del dibattimento con le formule “il fatto non sussiste” oppure “l’imputato non lo ha commesso”, limitatamente ai fatti materiali oggetto di valutazione. La Corte evidenzia come, nel caso concreto, ricorrano tutti i presupposti richiesti dalla nuova disciplina: la sentenza penale è intervenuta dopo il dibattimento, riguarda i medesimi fatti contestati in sede tributaria ed è stata pronunciata con formula pienamente assolutoria.
La decisione si inserisce però in un quadro giurisprudenziale ancora estremamente frammentato. I giudici richiamano infatti l’esistenza di due opposti orientamenti della Corte di cassazione. Secondo il primo indirizzo, più favorevole al contribuente, il giudicato penale assolutorio produce effetti anche sull’accertamento del rapporto tributario, incidendo direttamente sulla pretesa fiscale. Secondo l’altro orientamento, invece, la sentenza penale manterrebbe nel processo tributario il solo valore di elemento probatorio liberamente valutabile dal giudice, senza automatica estensione all’imposta accertata. La stessa Corte dà atto che la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione e che pendono dubbi di legittimità costituzionale sulla nuova norma.
Nonostante ciò, il Collegio sceglie espressamente di aderire al primo orientamento, valorizzando la finalità “semplificatoria” della riforma e la volontà legislativa di assicurare coerenza tra giudizio penale e tributario sui medesimi fatti materiali.
Secondo i giudici, limitare gli effetti del giudicato alle sole sanzioni svuoterebbe infatti di significato la portata innovativa della novella. La sentenza assolutoria, invece, deve estendersi anche alla pretesa impositiva quando il fatto contestato sia stato definitivamente escluso dal giudice penale. Da qui la conclusione: i ricorsi vengono accolti integralmente e gli avvisi di accertamento annullati.
La pronuncia assume particolare rilievo non solo per il settore del gioco pubblico, ma più in generale per tutto il contenzioso tributario derivante da procedimenti penali. La sentenza rappresenta infatti una delle prime applicazioni concrete del nuovo articolo 21-bis e conferma come la riforma del 2024 stia già producendo un significativo riequilibrio nei rapporti tra giudizio penale e giudizio tributario.
In attesa dell’intervento delle Sezioni Unite, il tema resta destinato a incidere profondamente sulle future strategie difensive sia dell’Amministrazione finanziaria sia dei contribuenti.
Nota redazionale — Il presente contributo, redatto da professionisti regolarmente iscritti all’Ordine degli Avvocati, è strutturato nella forma della giurisprudenza commentata e si fonda su una sentenza pronunciata. Per esigenze di tutela della riservatezza, i dati identificativi delle parti coinvolte sono stati omessi. Su richiesta motivata da inviare a [email protected], è possibile ottenere ulteriori dettagli relativi all’ufficio giudiziario e agli estremi della decisione. nb







