La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2332 del 2026, ha confermato la condanna per il reato di peculato nei confronti di un soggetto che, in qualità di sub-concessionario per la gestione di apparecchi da gioco leciti, si era appropriato delle somme riscosse a titolo di Prelievo Erariale Unico (PREU).
I fatti, avvenuti a Catania tra il dicembre 2011 e il dicembre 2012, riguardano l’omesso versamento di una cifra pari a 81.358,15 euro. La difesa aveva impugnato la precedente sentenza della Corte di appello di Catania, sostenendo che le somme non potessero essere considerate “denaro pubblico” al momento della riscossione e che la condotta dovesse essere inquadrata diversamente.
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo i principi già espressi dalle Sezioni Unite. Secondo la Corte, il denaro inserito dai giocatori negli apparecchi appartiene alla Pubblica Amministrazione sin dal momento della riscossione.
I punti chiave della decisione stabiliscono che: il concessionario e, di riflesso, il sub-concessionario e l’esercente, rivestono la qualifica di incaricato di pubblico servizio e di “agente contabile”; le somme riscosse a titolo di PREU costituiscono un’imposta per la quale vige l’obbligo di consegna al legittimo proprietario (lo Stato); l’appropriazione di tali somme non costituisce un semplice inadempimento contrattuale, ma integra il reato di cui all’art. 314 del codice penale.
La Suprema Corte ha confermato la pena di due anni e dieci mesi di reclusione, ritenendo corretta la quantificazione effettuata nei gradi di merito, che prevedeva l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche su una pena base fissata nel minimo edittale. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.







