Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto la richiesta cautelare presentata dal titolare di una rivendita di Fiumicino contro il provvedimento con cui il Comune aveva inibito l’installazione di apparecchi da gioco lecito all’interno dell’esercizio commerciale.
La vicenda nasce dalla presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività per l’installazione di apparecchi e congegni da intrattenimento con vincita in denaro nei locali situati in via delle Meduse. A seguito delle verifiche effettuate dagli uffici comunali e dalla polizia locale, il Comune aveva però disposto la rimozione degli effetti della Scia, ritenendo che l’attività non rispettasse le prescrizioni previste dalla normativa regionale del Lazio in materia di distanze dai cosiddetti luoghi sensibili.
Secondo gli accertamenti svolti dall’amministrazione, il locale si troverebbe infatti a una distanza inferiore ai 250 metri da una parrocchia e da una scuola dell’infanzia presenti nell’area. Sulla base di tali risultanze il Comune aveva quindi adottato il provvedimento interdittivo successivamente impugnato davanti ai giudici amministrativi.
Nel corso del giudizio cautelare il Tar ha disposto ulteriori approfondimenti istruttori per verificare l’esattezza delle misurazioni effettuate dall’amministrazione comunale. Proprio tali verifiche hanno confermato che la distanza tra l’ingresso dell’esercizio commerciale e l’accesso al luogo di culto risulta inferiore alla soglia minima prevista dalla legge regionale.
Particolare rilievo assume il criterio di misurazione esaminato dal collegio. I giudici hanno infatti ritenuto corretta la scelta di assumere come punti di riferimento la soglia di ingresso del locale commerciale e il cancello di accesso alla parrocchia. Secondo il Tar, questa modalità risulta coerente sia con il tenore letterale della normativa sia con la finalità perseguita dal legislatore regionale, vale a dire la tutela delle categorie maggiormente esposte ai rischi della dipendenza da gioco.
L’ordinanza sottolinea inoltre che l’area interna al cancello della parrocchia deve essere considerata parte integrante del luogo di culto. Di conseguenza, il punto di accesso utilizzato dal Comune per il calcolo della distanza è stato ritenuto pienamente legittimo.
Sulla base di tali valutazioni il Tribunale ha concluso che, almeno nella fase cautelare, non emerge il requisito del fumus boni iuris, ossia una ragionevole probabilità di accoglimento del ricorso nel merito. Per questo motivo la domanda di sospensione è stata respinta.
La decisione conferma ancora una volta l’orientamento particolarmente rigoroso seguito dalla giurisprudenza nell’applicazione della legge regionale del Lazio sul contrasto alla ludopatia. La disciplina prevede infatti che l’apertura di nuove attività di gioco o l’installazione di nuovi apparecchi sia consentita soltanto a una distanza non inferiore a 250 metri da scuole, centri giovanili, strutture socio-sanitarie, centri anziani e luoghi di culto.
Pur trattandosi di una pronuncia cautelare e non definitiva, l’ordinanza rappresenta un segnale importante per gli operatori del settore. Il Tar ha infatti mostrato di condividere, almeno in questa fase del procedimento, l’impostazione seguita dal Comune di Fiumicino nell’applicazione del distanziometro e nella individuazione dei punti da utilizzare per il calcolo delle distanze.
La controversia proseguirà ora nel giudizio di merito, dove saranno approfondite tutte le questioni sollevate dal ricorrente. Per il momento, tuttavia, resta efficace il provvedimento comunale che impedisce l’installazione degli apparecchi da gioco nell’esercizio commerciale interessato.






