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Distanziometro a Fiumicino (RM), stop alle slot in tabaccheria: il Tar respinge la sospensiva urgente

Niente sospensione immediata per il divieto imposto dal Comune di Fiumicino (RM) all’installazione di apparecchi da gioco lecito in un esercizio commerciale della città. Con decreto del 2 marzo 2026, il presidente della Seconda Bis del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto l’istanza cautelare monocratica presentata dal titolare di una tabaccheria contro il provvedimento comunale che ha dichiarato inefficace la Scia per l’attivazione delle slot.

Il caso nasce dalla determinazione dirigenziale con cui l’Area Pianificazione Economica – Attività Produttive e SUAP del Comune ha vietato la prosecuzione dell’attività di apparecchi e congegni per il gioco lecito all’interno dell’esercizio. Il provvedimento è stato adottato dopo le verifiche sulla distanza dai cosiddetti “luoghi sensibili”, previste dalla legge regionale Lazio n. 5 del 2013.

In particolare, dagli accertamenti della Polizia Locale è emerso che i locali si troverebbero a circa 245 metri da una scuola dell’infanzia e a circa 225 metri da una parrocchia. Distanze ritenute non conformi ai limiti minimi stabiliti dalla normativa regionale, che mira a contenere la diffusione del gioco in prossimità di scuole, luoghi di culto e altri siti sensibili.

Il titolare dell’attività ha quindi impugnato davanti al Tar sia la determinazione di divieto sia gli atti istruttori che hanno portato alla dichiarazione di inefficacia della segnalazione certificata di inizio attività. Contestualmente ha chiesto una misura cautelare monocratica d’urgenza, ai sensi dell’articolo 56 del Codice del processo amministrativo, per ottenere la sospensione immediata del provvedimento in attesa della decisione collegiale.

Il presidente del Tar ha però ritenuto che non sussistano i presupposti dell’“estrema gravità e urgenza” richiesti dalla norma per concedere una tutela cautelare immediata senza attendere la camera di consiglio. Secondo il decreto, il pregiudizio dedotto non presenta caratteristiche tali da non consentire neppure la dilazione fino alla trattazione collegiale.

Per questo motivo l’istanza è stata respinta.

Redazione Jamma
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