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Distanziometro a Francavilla Fontana (BR), TAR Puglia sospende diniego rinnovo patentino slot: “Calcoli basati su attraversamento pedonale non più esistente”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – sezione di Lecce ha accolto la richiesta cautelare presentata da una società del settore del gioco, disponendo la sospensione del provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva negato il rinnovo del patentino per apparecchi da intrattenimento, contestualmente sopprimendolo.

Il provvedimento contestato, adottato il 24 giugno 2025 dall’Ufficio dei Monopoli – S.O.T. di Brindisi, aveva rigettato l’istanza di rinnovo del titolo autorizzatorio e disposto la sua soppressione. Successivamente, anche il ricorso gerarchico presentato dalla società era stato respinto con una determinazione della Direzione interregionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per Puglia, Molise e Basilicata.

Nel ricorso davanti al TAR, la società ha chiesto l’annullamento degli atti amministrativi e la sospensione dei loro effetti, contestando tra l’altro le modalità con cui l’amministrazione aveva calcolato la distanza pedonale minima prevista dalla normativa.

Il collegio, nella fase cautelare, ha ritenuto prima facie fondata la principale censura sollevata dalla ricorrente, relativa alla presunta violazione delle norme del Codice della strada e del decreto ministeriale n. 38 del 2013 in materia di misurazione dei percorsi pedonali.

In particolare, secondo quanto ricostruito nell’ordinanza, l’amministrazione avrebbe calcolato il percorso pedonale più breve utilizzando un attraversamento pedonale privo di strisce e segnaletica verticale, costringendo di fatto i pedoni a un passaggio ritenuto non praticabile.

Un elemento decisivo nella valutazione del tribunale è emerso dalla relazione di chiarimenti depositata dalla Polizia municipale del Comune di Francavilla Fontana. Dal documento risulta infatti che la misurazione effettuata dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli faceva riferimento a un attraversamento pedonale su via Imperiali risalente agli anni 2009-2012 e non più esistente.

Alla luce di tale chiarimento, la distanza pedonale più breve tra i punti considerati risulterebbe pari a 252,40 metri, valore differente da quello utilizzato nel procedimento amministrativo.

Il TAR ha inoltre ritenuto sussistente anche il periculum in mora, ossia il rischio di un pregiudizio immediato per la società ricorrente in caso di mancata sospensione degli atti impugnati.

Per queste ragioni il tribunale ha accolto la domanda cautelare, sospendendo l’efficacia del provvedimento con cui era stato negato il rinnovo del patentino e disposta la sua soppressione, fatti salvi eventuali successivi provvedimenti dell’amministrazione.

Il collegio ha inoltre fissato la trattazione nel merito del ricorso alla prima udienza pubblica utile del gennaio 2027.

Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

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