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Cusago (MI), il Tar respinge ricorso contro permesso sala slot: “Non dimostrato errore misurazione distanze luoghi sensibili”

Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso presentato da una società del settore del gioco contro il Comune di Cusago e un operatore concorrente, sulla legittimità del permesso di costruire rilasciato per realizzare una nuova sala giochi, scommesse e slot nel territorio comunale. La sentenza, pubblicata il 5 marzo 2026, riguarda in particolare l’applicazione delle norme regionali lombarde sulle distanze minime dai cosiddetti “luoghi sensibili”.

La società ricorrente sosteneva che l’autorizzazione fosse illegittima perché il locale destinato alla sala giochi si troverebbe a meno di 500 metri da due strutture considerate sensibili: un centro sportivo e una residenza per anziani. Secondo i giudici amministrativi, tuttavia, nessuna delle due circostanze è stata dimostrata.

Per quanto riguarda la residenza per anziani, il TAR ha applicato il principio del tempus regit actum: l’attività di ricovero è stata infatti avviata con SCIA il 2 giugno 2024, quindi dopo il rilascio del permesso di costruire del 28 maggio 2024. Di conseguenza, al momento dell’adozione dell’atto comunale la struttura non costituiva ancora un luogo sensibile rilevante ai fini della normativa.

“Parte ricorrente, per dimostrare l’errore in cui sarebbe incorso il Comune, ha depositato in giudizio due perizie dalle quali emerge che il baricentro della struttura sportiva sarebbe collocato a distanza inferiore di 500 metri rispetto al locale della controinteressata.

Il Collegio deve però osservare che, come messo in evidenza nella perizia depositata in giudizio dalla stessa controinteressata, i tecnici di parte ricorrente hanno a loro volta commesso errori posto che: a) in una perizia, il baricentro è stato calcolato prendendo a riferimento (non tutta l’area del centro sortivo ma) esclusivamente l’area del campo di rugby in esso collocato; b) in altra perizia, il baricentro è stato calcolato prendendo in considerazione anche un’area che, in base alle tavole di PGT, non fa parte del centro sportivo (area verde avente funzione di filtro e separazione).

Si deve pertanto ritenere, in tale quando, che la ricorrente non abbia affatto dimostrato la sussistenza dell’errore di misurazione delle distanze in cui sarebbe incorso il Comune né, conseguentemente, la sussistenza del vizio di carenza di istruttoria.”

Non essendo stato dimostrato l’errore nella misurazione delle distanze, il TAR ha escluso anche il presunto difetto di istruttoria da parte del Comune. Il ricorso è stato quindi respinto e la società ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio.

Redazione Jamma
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