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Corte Tributaria su apparecchi da intrattenimento, ISI e IVA: omesso il versamento senza un conto contabile dedicato

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia ha respinto il ricorso presentato da una società operante nel settore del gioco lecito contro due cartelle di pagamento IVA relative agli anni 2017 e 2018, confermando la legittimità dell’azione dell’Agenzia delle Entrate.

La controversia nasce da una segnalazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che aveva contestato alla società il mancato corretto assolvimento dell’IVA connessa all’imposta sugli intrattenimenti per apparecchi da gioco senza vincita in denaro, quelli previsti dall’articolo 110, comma 7, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. In particolare, secondo l’Amministrazione, non vi erano elementi sufficienti per dimostrare che l’IVA sugli incassi di tali apparecchi fosse stata versata con il regime ordinario, come sostenuto dalla società.

Le cartelle impugnate non erano precedute da un avviso di accertamento, circostanza che la ricorrente aveva contestato, lamentando anche un difetto di motivazione e la violazione del contraddittorio. Su questi punti, però, la Corte ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate. I giudici hanno ricordato che la normativa prevede espressamente l’iscrizione diretta a ruolo delle somme dovute a seguito dei controlli automatici sull’imposta sugli intrattenimenti e sull’IVA collegata, senza necessità di un previo avviso di accertamento. Inoltre, le cartelle sono state ritenute adeguatamente motivate, poiché indicavano in modo dettagliato gli importi richiesti e richiamavano comunicazioni già notificate alla società.

Entrando nel merito, il nodo centrale della controversia riguardava il regime IVA applicabile agli incassi degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro. La legge consente alle imprese di scegliere tra un regime forfettario, legato all’imposta sugli intrattenimenti, e il regime ordinario IVA, ma impone che questa scelta sia dimostrabile in modo chiaro e documentato.

La società sosteneva di aver applicato il regime ordinario negli anni contestati e di non aver mai revocato tale opzione. Tuttavia, secondo la Corte, questa affermazione non è stata supportata da prove adeguate. Dall’esame delle dichiarazioni IVA e della documentazione contabile prodotta, non è stato possibile individuare con certezza i ricavi derivanti dagli apparecchi da gioco interessati, perché non risultava un conto contabile dedicato né una chiara indicazione di tali somme nei quadri della dichiarazione IVA.

In sostanza, i giudici hanno rilevato che, in assenza di dati contabili specifici e facilmente verificabili, non è possibile dimostrare che l’IVA sugli incassi degli apparecchi sia stata effettivamente assolta secondo le modalità ordinarie. Poiché l’onere della prova ricade sul contribuente, la mancanza di questa documentazione ha portato al rigetto del ricorso.

La Corte ha quindi confermato le cartelle di pagamento per un totale di circa 180.000 euro e condannato la società al pagamento delle spese di giudizio oltre accessori di legge. nb

La sentenza ribadisce un principio chiaro: chi sceglie di applicare il regime ordinario IVA nel settore degli apparecchi da intrattenimento deve essere in grado di dimostrarlo con una contabilità trasparente e puntuale. In mancanza di prove concrete, l’Amministrazione finanziaria è legittimata a recuperare l’IVA secondo il regime previsto dalla normativa speciale sugli intrattenimenti.

Redazione Jamma
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