I tempi della Giustizia hanno un’evoluzione diversa rispetto alle dinamiche del mercato, tanto che a più di dieci anni dalla “sanatoria”, con successiva acquisizione di Goldbet da parte di noto concessionario, il caso dell’ex operatore austriaco torna a far parlare di sè, con risvolti in Diritto che però potrebbero incidere anche su scenari futuri.
Il titolare di un Ced Goldbet, sanzionato per via dell’art.110, comma 9, lett.f bis Tulps per avere tenuto apparecchi “comma 6” presso la propria agenzia, operante di carenza del titolo di pubblica sicurezza (richiesto e denegato per la sola carenza della concessione), si era veduto respingere il ricorso in opposizione alla sanzione amministrativa da parte del Tribunale di Latina. Ricorso basato anche sulle note questioni discriminatorie da sempre sostenute dalla Società austriaca per il tramite dello Studio Legale Ripamonti di Viterbo, che hanno condotto ad innumerevoli assoluzioni in sede di merito e a pronunce favorevoli all’operatore austriaco sia in Cassazione che in Corte di Giustizia.
Il titolare del Ced pontino, sempre tramite lo Studio degli avvocati Marco e Riccardo Ripamonti, ha avanzato impugnazione dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, evidenziando alla Corte capitolina la rilevanza, al caso di specie, di pregiudiziale comunitaria, sollevata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che, intervenuto a deliberare su una controversia scaturita dall’impugnazione del decreto di rigetto del Questore su una istanza di rilascio dell’autorizzazione ex art. 88 TULPS presentata da un CTD affiliato ad altro bookmaker, ha avanzato il seguente quesito:
“… Se i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di cui agli articoli 49 e 56 T.F.U.E. ostano a una normativa nazionale come quella di cui all’articolo 88 del T.U.L.P.S. che, al fine di soddisfare esigenze di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica riconducibili alle deroghe previste dagli articoli 51 e 52 T.F.U.E., applicabili anche in materia di libera prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 62 T.F.U.E., e comunque per soddisfare motivi imperativi di interesse generale come quelli coincidenti con l’esigenza di prevenzione e repressione dei reati, anche della criminalità organizzata (c.d. mafia, in Sicilia) presente soprattutto in alcune aree del territorio nazionale, subordina lo svolgimento dell’attività di raccolta di scommesse su eventi sportivi a centri di trasmissione dati (CDT) in possesso di una licenza di pubblica sicurezza rilasciata dal Questore, condizionando il rilascio e l’efficacia di tale licenza all’esistenza di una concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in favore del bookmaker avente sede in altro Stato europeo per il quale il centro di trasmissione dati (CTD) svolge la propria attività in regime di affiliazione sulla base di un contratto di ricevitoria…“.
La difesa ha, altresì, evidenziato alla Corte d’Appello di Roma che, sulla base di tale pregiudiziale, in caso analogo relativo ad altro bookmaker, relativo a sanzione ex art.110, comma 9, lett.f bis Tulps, la Corte di Cassazione, con Ordinanza n.31571 del 3 dicembre 2025, ha rinviato il procedimento proprio in attesa dell’esito del giudizio in Corte di Giustizia.
Sulla base di ciò, la Corte d’Appello di Roma ha accolto l’analoga istanza presentata dallo Studio Legale Ripamonti ritenendo evidentemente rilevante tale esito anche per caso Goldbet.
L’istanza di differimento è stata, peraltro, rafforzata da una delle ultime Sentenze rese in sede penale sul caso Goldbet, risalente al 2024, con cui la stessa Corte d’Appello di Roma, accogliendo le tesi della storica difesa Goldbet, sostenuta dall’avv.Marco Ripamonti, aveva rigettato appello avverso sentenza assolutoria presentato dalla Presidenza Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell’Interno, da ADM e da Agenzia delle Entrate, costituite parti civili con richieste risarcitorie milionarie, presentate nei confronti di CED stabilito nella Capitale.
Non resta ora che attendere gli interessanti sviluppi del procedimento in Corte di Giustizia.







