La Corte di Cassazione torna su uno dei punti più delicati della fiscalità associativa: quando un’associazione sportiva dilettantistica può davvero essere considerata ente non commerciale e quando, invece, lo schema associativo diventa un contenitore formale di un’attività economica svolta in concreto come un’impresa.
Con l’ordinanza n. 2239/2026, Sezione V civile, pubblicata il 3 febbraio 2026, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso di una associazione sportiva dilettantistica, confermando la decisione della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia e la legittimità dell’operato dell’Agenzia delle entrate. Il caso riguardava una serie di avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009, emessi dopo che l’Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto la natura di ente non commerciale dell’ente, ricostruendo induttivamente il reddito d’impresa.
La vicenda nasce da una verifica che aveva portato l’Ufficio a ritenere che l’associazione non rispettasse, nei fatti, la disciplina degli enti non commerciali e delle ASD. La conseguenza è stata l’inclusione, nella determinazione del reddito d’impresa, non soltanto dei proventi derivanti da attività tipicamente economiche come la somministrazione di alimenti e bevande e l’utilizzo di apparecchiature di intrattenimento, ma anche delle quote associative, considerate parte del flusso economico complessivo dell’attività.
Uno dei profili affrontati dalla Cassazione riguarda la strategia difensiva della ricorrente, che aveva tentato di valorizzare alcune pronunce emesse in sede cautelare. L’associazione sosteneva che, nel procedimento previsto dall’art. 22 del d.lgs. n. 472 del 1997, la Commissione tributaria provinciale aveva rigettato l’istanza di misure cautelari dell’Ufficio e che tale decisione, non impugnata dall’Agenzia, avrebbe dovuto assumere rilievo nel giudizio successivo. La Suprema Corte, però, ha chiarito che non esiste un “giudicato cautelare”: si tratta di provvedimenti fondati su valutazioni sommarie di fumus boni iuris e periculum in mora, destinati a perdere efficacia con la decisione di merito. La mancata impugnazione, dunque, non produce alcuna conseguenza probatoria.
Il cuore dell’ordinanza, tuttavia, è nella conferma di un principio che la Cassazione ripete da anni e che negli ultimi tempi viene applicato con particolare severità: le agevolazioni fiscali previste per le associazioni non lucrative e per le ASD non dipendono solo dalla forma giuridica, né dalla sola presenza di uno statuto formalmente corretto. L’esenzione e il trattamento agevolato richiedono una verifica sostanziale dell’attività realmente svolta e l’onere della prova grava sul contribuente.
È proprio sul piano della concretezza che, secondo i giudici, l’associazione non ha retto. La CTR aveva ricostruito un quadro in cui la quota associativa era di appena dieci euro e garantiva sostanzialmente solo l’accesso al circolo, mentre tutte le attività interne risultavano soggette a pagamento. Tra le attività citate espressamente compaiono i giochi d calcio e il calciobalilla, insieme all’utilizzo dei tavoli da biliardo, dei bersagli con freccette, della connessione internet, dei videogiochi e dei giochi da tavolo. In sostanza, l’associazione operava come un luogo in cui l’esperienza del socio non si sviluppava attraverso una reale partecipazione alla vita associativa o sportiva, ma attraverso un sistema di corrispettivi diffusi per ogni singola attività, in un contesto più vicino a quello di un’attività commerciale organizzata.
A ciò si aggiunge un altro elemento decisivo: la somministrazione di alimenti e bevande avveniva sempre dietro pagamento di un corrispettivo specifico, con applicazione di ricarico, e risultava svolta con modalità tipiche di un bar. L’insieme di questi dati ha condotto i giudici di merito a ritenere l’associazione “in maniera univoca” un ente commerciale ai sensi dell’art. 73 del TUIR.
Il quadro è stato ulteriormente aggravato dalla mancanza di documentazione associativa e contabile. La CTR aveva evidenziato che non erano stati esibiti il libro soci, i verbali assembleari e le scritture contabili previste dallo stesso statuto. Durante la verifica, inoltre, le persone sentite dai funzionari risultavano ignare dello scopo associativo, un dettaglio che, in casi come questo, assume un peso notevole perché mina alla radice l’idea di una comunità associativa reale. La gestione finanziaria, poi, non appariva autonoma: l’associazione non aveva un conto corrente intestato a sé e le movimentazioni transitavano sul conto del legale rappresentante, con una sovrapposizione tra sfera personale e sfera dell’ente difficilmente compatibile con un soggetto che pretende di essere riconosciuto come non commerciale.
In questo contesto, la Cassazione ha respinto anche le doglianze relative all’affiliazione al CONI e alla disciplina dell’art. 148 del TUIR. La Corte ribadisce che l’iscrizione o l’affiliazione a registri sportivi non può essere considerata un elemento decisivo, perché ciò che conta davvero è l’effettività dell’attività non lucrativa e il rispetto sostanziale del principio di democraticità. In altri termini, la presenza di requisiti formali non salva l’ente se nella pratica l’associazione opera come una struttura commerciale.
Un passaggio importante dell’ordinanza riguarda poi la questione dei costi deducibili nell’accertamento induttivo. La Cassazione ricorda che, anche quando l’Amministrazione procede con un accertamento induttivo puro, deve comunque considerare l’incidenza dei costi, perché altrimenti si finirebbe per tassare un profitto lordo e non netto, in contrasto con il principio di capacità contributiva. Tuttavia, nel caso concreto, i costi erano già stati riconosciuti in modo analitico sulla base della documentazione prodotta, comprendendo utenze, affitti e acquisti di merci per l’attività del bar. La pretesa della contribuente di ottenere ulteriori costi forfettari è stata respinta perché non supportata da elementi specifici, né collegata a determinati ricavi.
Alla fine, la Corte ha rigettato integralmente il ricorso, condannando l’associazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in 5.800 euro, oltre alle spese prenotate a debito e all’ulteriore contributo unificato.
L’ordinanza 2239/2026 si inserisce così in un orientamento che sta diventando sempre più stringente: il regime fiscale agevolato per le ASD non può essere invocato come un automatismo legato alla sigla o allo statuto, ma deve essere sostenuto da una prova concreta della natura non lucrativa e della reale vita associativa. E quando l’attività appare costruita attorno a corrispettivi sistematici, come accade anche per i giochi d calcio e il calciobalilla, il rischio di riqualificazione commerciale diventa non solo teorico, ma quasi inevitabile.







