La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul regime autorizzatorio degli apparecchi da intrattenimento senza vincite in denaro, confermando un orientamento destinato ad avere effetti rilevanti per gli operatori del settore. Con l’ordinanza n. 15986 depositata il 24 maggio 2026, i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contro una sentenza della Corte d’Appello di Firenze che aveva annullato una sanzione amministrativa e la confisca di alcuni apparecchi installati in un esercizio commerciale della città toscana.
La vicenda trae origine da un controllo effettuato presso un locale di Firenze, durante il quale erano stati sequestrati alcuni apparecchi ritenuti irregolari dall’amministrazione. Secondo l’accertamento, le macchine avrebbero dovuto essere considerate apparecchi con vincite in denaro e, in quanto tali, avrebbero dovuto possedere i requisiti previsti dalla normativa, tra cui il collegamento alla rete telematica dell’amministrazione e i relativi titoli autorizzatori.
Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello di Firenze avevano però rilevato come l’amministrazione non avesse dimostrato che gli apparecchi distribuissero effettivamente vincite in denaro. Anzi, nel corso del giudizio era emerso che le macchine contestate non erogavano premi monetari.
La Cassazione ha condiviso questa impostazione, osservando che gli apparecchi in questione rientrano nella categoria dei giochi leciti basati prevalentemente sull’abilità fisica, mentale o strategica del giocatore e privi di vincite in denaro. Si tratta dei cosiddetti videogiochi disciplinati dall’articolo 110, comma 7, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Secondo i giudici, per questa tipologia di apparecchi la normativa non prevede né il collegamento obbligatorio alla rete telematica dell’amministrazione né il rilascio dell’attestato di conformità richiesto invece per gli apparecchi che distribuiscono vincite in denaro. Di conseguenza, non possono essere applicate le sanzioni previste per una categoria diversa di apparecchi da gioco.
L’aspetto più interessante della decisione riguarda però il richiamo alla normativa europea sulla libera prestazione dei servizi. La Cassazione ribadisce infatti un principio già espresso in precedenti pronunce: l’obbligo di ottenere un nulla osta preventivo per la messa in esercizio di apparecchi da intrattenimento leciti costituisce una restrizione non giustificata alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi all’interno dell’Unione europea.
Secondo la Corte, una volta accertata la liceità del gioco, non emerge un interesse generale tale da rendere necessario un ulteriore controllo preventivo sugli apparecchi. La verifica della conformità può infatti essere effettuata a monte dai produttori e dai distributori, senza imporre ulteriori autorizzazioni agli esercenti. Per questo motivo, la prestazione del servizio può essere assicurata attraverso una semplice comunicazione, in linea con i principi di liberalizzazione previsti dal diritto europeo.
I giudici hanno inoltre respinto il richiamo dell’Agenzia alle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea in materia di scommesse e gioco del lotto, ritenendole non pertinenti al caso esaminato. La disciplina delle scommesse e dei giochi con vincita in denaro, infatti, presenta profili di tutela dell’ordine pubblico e di prevenzione della criminalità che non possono essere automaticamente estesi ai videogiochi leciti privi di premi monetari.







