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Cassazione: i gestori di sale giochi possono scegliere il regime IVA ordinario anche senza optare per quello ISI

Con un’ordinanza pubblicata il 9 giugno 2026, i giudici hanno stabilito che l’IVA e l’imposta sugli intrattenimenti (ISI) restano tributi autonomi e che il contribuente può optare per il regime IVA ordinario anche quando l’ISI continua a essere applicata secondo il regime forfettario previsto dalla legge.

La vicenda riguarda una cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società attiva nel settore delle sale giochi, relativamente all’IVA dovuta per l’anno d’imposta 2013. L’Amministrazione aveva applicato il regime forfettario previsto dall’articolo 74 del DPR 633/1972, determinando l’imposta sulla stessa base imponibile utilizzata ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti.

La Commissione tributaria regionale della Calabria aveva dato ragione all’Agenzia delle Entrate, sostenendo che il contribuente non potesse applicare il regime IVA ordinario in assenza di una corrispondente opzione per l’ISI e che, in ogni caso, tale scelta non fosse stata formalmente comunicata nelle modalità previste dalla normativa.

La Cassazione ha però ribaltato questa interpretazione.

Nell’ordinanza i giudici ricordano che, pur essendo accomunate da alcune modalità di riscossione, IVA e imposta sugli intrattenimenti sono imposte diverse e autonome. L’ISI è un tributo disciplinato esclusivamente dal diritto interno, mentre l’IVA è un’imposta armonizzata a livello europeo e soggetta ai principi stabiliti dalla normativa dell’Unione.

Proprio questa differenza, secondo la Suprema Corte, impedisce di considerare automaticamente vincolante per l’IVA il regime applicato all’ISI.

I giudici richiamano inoltre il principio già affermato in una recente pronuncia della stessa Cassazione, secondo cui il regime forfettario previsto per gli apparecchi da gioco rappresenta una deroga alle regole ordinarie dell’IVA consentita dal diritto europeo. Di conseguenza deve sempre essere garantita al contribuente la possibilità di scegliere il regime ordinario.

Secondo la Corte, la lettura proposta dall’Agenzia delle Entrate e accolta dalla giustizia tributaria calabrese rischierebbe invece di svuotare di significato la facoltà di opzione espressamente prevista dall’articolo 74 del decreto IVA.

Un ulteriore passaggio di rilievo riguarda le modalità con cui l’opzione può essere esercitata.

La Cassazione osserva che il giudice d’appello si è limitato a rilevare la mancanza delle formalità previste dalla legge, come la compilazione del quadro VO della dichiarazione IVA o la comunicazione alla SIAE e all’Amministrazione finanziaria. Tuttavia non ha verificato se la volontà di applicare il regime ordinario potesse emergere dai comportamenti concretamente tenuti dal contribuente.

Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte afferma infatti che l’opzione fiscale può essere desunta anche dai cosiddetti “facta concludentia”, ossia da comportamenti inequivocabili, dalla tenuta della contabilità e dalle modalità con cui il contribuente ha gestito nel tempo i propri adempimenti fiscali.

Per questo motivo la Suprema Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione della sentenza impugnata, che non aveva esaminato se l’opzione per il regime ordinario fosse stata comunque esercitata attraverso comportamenti concludenti.

Accogliendo il ricorso della società, la Cassazione ha quindi cassato la decisione della Corte tributaria e disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, che dovrà riesaminare la controversia applicando i principi indicati nell’ordinanza.

Redazione Jamma
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