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Cagliari, sala giochi chiusa per il distanziometro: riconosciuto risarcimento per ordinanze sindacali illegittime

Il Consiglio di Stato ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni in favore di una società operante nel settore del gioco lecito, colpita dalla chiusura di una sala giochi disposta dal Comune di Cagliari sulla base di atti amministrativi successivamente annullati per illegittimità.

La vicenda risale al 2017, quando la società aveva avviato nel territorio comunale di Cagliari un’attività di sala giochi con apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettera b), del TULPS. L’attività era stata avviata dopo l’ottenimento delle autorizzazioni di pubblica sicurezza e la presentazione della comunicazione di inizio lavori e di attività tramite lo sportello unico comunale competente.

A pochi mesi dall’apertura, il Comune aveva disposto la chiusura della sala giochi, ritenendo l’attività in contrasto con ordinanze sindacali che imponevano il rispetto di una distanza minima di 500 metri dai cosiddetti “luoghi sensibili”, tra cui edifici scolastici e luoghi di culto. Tali ordinanze erano state successivamente impugnate e annullate dal giudice amministrativo per incompetenza dell’organo che le aveva adottate, con decisione divenuta definitiva.

Sulla base di tale annullamento, la società aveva promosso un autonomo giudizio risarcitorio, chiedendo il ristoro dei danni subiti a causa della chiusura dell’attività. Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna aveva inizialmente respinto la domanda, escludendo la sussistenza della colpa in capo all’amministrazione comunale e ritenendo non tutelabile l’affidamento dell’operatore economico.

La decisione è stata riformata dal Consiglio di Stato, che ha accolto l’appello e ha affermato la responsabilità dell’amministrazione comunale per i danni derivanti dal provvedimento illegittimo. Secondo il Collegio, nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti della responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione, essendo stato accertato in via definitiva il carattere illegittimo degli atti adottati e il nesso causale diretto tra tali atti e la perdita subita dall’impresa.

In particolare, il Consiglio di Stato ha escluso che potesse configurarsi un errore scusabile, rilevando come, all’epoca dei fatti, non fosse in vigore alcuna normativa regionale che imponesse il rispetto di limiti distanziali per le sale giochi e come la disciplina statale non attribuisse al sindaco il potere di introdurre tali vincoli mediante ordinanze. È stato inoltre evidenziato che l’attività economica risultava già legittimamente avviata al momento dell’adozione del provvedimento interdittivo.

Quanto al danno, il Collegio ha riconosciuto sia il danno emergente, riferito alle spese sostenute per l’avvio dell’attività e ai costi connessi alla locazione dell’immobile, sia il lucro cessante, inteso come perdita di chance legata ai mancati guadagni derivanti dall’impossibilità di proseguire l’attività. La quantificazione del danno è stata demandata a una verificazione tecnica, che ha stimato un importo complessivo superiore a 96mila euro, suscettibile di integrazioni secondo i criteri indicati in sentenza.

Il Consiglio di Stato ha infine condannato il Comune di Cagliari al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese di giudizio, confermando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la chiusura illegittima di un’attività di gioco lecito, regolarmente autorizzata e già avviata, può fondare una responsabilità risarcitoria in capo all’ente locale.

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