Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta) ha respinto due ricorsi presentati da una società esercente attività di raccolta scommesse e giochi con apparecchi videoterminali nel Comune di Arezzo. I provvedimenti impugnati disponevano la sospensione per quindici giorni dell’attività dell’esercizio commerciale a seguito di verifiche delle Forze dell’Ordine.
I ricorsi, registri generali 1769 e 2688 del 2025, contestavano la sospensione ordinata dal Questore di Arezzo, sostenendo violazioni normative e carenze nella valutazione del principio di proporzionalità. In particolare, la società aveva evidenziato la presenza di misure di sicurezza adottate per rendere più sicuro il locale e la mancanza di audizione preventiva ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S.
Il TAR ha rilevato come entrambe le sospensioni siano state motivate dalla frequente presenza, nell’esercizio commerciale, di soggetti gravati da precedenti penali e dalla verificazione di episodi di rissa, riscontrati in più controlli effettuati dalle Forze dell’Ordine tra gennaio 2024 e maggio 2025 e successivamente nei due mesi precedenti il secondo provvedimento. La valutazione del Tribunale ha considerato che la misura della sospensione rientra nell’ambito delle misure di prevenzione, volte a tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, e non costituisce sanzione nei confronti del gestore.
Il TAR ha inoltre confermato la legittimità della mancata audizione preventiva, ritenendo che sussistessero ragioni di urgenza tali da giustificare l’adozione immediata della sospensione, a tutela della sicurezza pubblica.
In conclusione, i ricorsi sono stati respinti e le spese di giudizio compensate tra le parti.







