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Arezzo, Tar Toscana conferma sospensione licenza a sala giochi: “Prevale la tutela della sicurezza pubblica”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha respinto l’istanza cautelare monocratica presentata contro la sospensione della licenza di pubblica sicurezza di un esercizio di gioco situato ad Arezzo.

Il provvedimento impugnato, adottato dal Questore di Arezzo, dispone la sospensione per trenta giorni della licenza di pubblica sicurezza rilasciata ai sensi dell’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). La misura comporta la sospensione dell’attività di esercizio e raccolta di giochi pubblici tramite negozio di gioco e della raccolta del gioco lecito mediante videolottery (VLT) installate nei locali dell’esercizio.

Il ricorso è stato presentato con richiesta di adozione di misure cautelari provvisorie ai sensi dell’articolo 56 del Codice del processo amministrativo, finalizzate alla sospensione immediata dell’efficacia del provvedimento in attesa della decisione collegiale.

Secondo quanto riportato nel decreto, il provvedimento della Questura è stato adottato in applicazione dell’articolo 100 del TULPS, a seguito della riscontrata presenza all’interno dei locali di soggetti gravati da precedenti penali e di polizia.

Nel valutare l’istanza cautelare monocratica, il presidente del TAR ha ricordato che tale misura può essere concessa solo in presenza di condizioni di estrema gravità e urgenza, tali da non consentire nemmeno l’attesa della successiva camera di consiglio.

Nel ricorso venivano evidenziati i pregiudizi economici derivanti dalla chiusura dell’attività, ma il giudice ha ritenuto che tali elementi non fossero sufficienti a giustificare l’adozione della misura cautelare richiesta. Nel decreto si evidenzia infatti che il danno economico prospettato deve essere bilanciato con l’interesse pubblico alla tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica, perseguito dall’amministrazione.

Il TAR ha inoltre richiamato il fatto che l’esercizio era già stato destinatario in passato di un provvedimento di sospensione della durata di quindici giorni per le medesime ragioni. Successivi controlli effettuati dalle autorità di pubblica sicurezza in diverse date avrebbero inoltre accertato nuovamente la presenza nei locali di soggetti con precedenti penali o di polizia.

Alla luce di tali elementi, il giudice ha ritenuto prevalente l’interesse pubblico rispetto ai profili economici rappresentati dalla parte ricorrente, respingendo quindi la richiesta di sospensione immediata del provvedimento.

Con lo stesso decreto è stata fissata la camera di consiglio del 16 aprile 2026, nella quale il collegio del TAR Toscana esaminerà la domanda cautelare nel contraddittorio tra le parti.

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